Controlli e liti

Liti con la sola Riscossione escluse dalla sanatoria in Cassazione

Le istruzioni al modello si riferiscono alle sole liti in Cassazione con le Entrate. Va chiarita la sorte dei ricorsi oggetto di sentenza di rinvio della Corte non definitiva

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I ricorsi impugnati nei confronti del solo agente della riscossione rischiano di restare fuori dalla definizione delle liti in Cassazione.

Occorrerà poi comprendere se possono rientrarvi anche i ricorsi oggetto di sentenza di rinvio della Suprema Corte ma non definitiva alla data di presentazione della domanda

Sono questi alcuni dei dubbi che emergono dalla lettura delle istruzioni e del modello di istanza di definizione delle liti in Cassazione, approvato il 16 settembre dall’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 17 settembre).

In via generale occorre rilevare, ma si tratta di una circostanza che si verifica puntualmente per tutte le definizioni, la singolarità della scelta del legislatore che, in sintesi, demanda alla controparte processuale la predisposizione delle istruzioni e delle modalità di definizione delle controversie.

Sarebbe stato auspicabile, anche in segno di rottura con quanto finora accaduto, che un simile provvedimento fosse demandato a un soggetto terzo (ad esempio, il ministero o la presidenza del consiglio) rispetto alle parti in causa.

Venendo alle questioni pratiche occorre innanzitutto segnalare che nella domanda viene richiesto esclusivamente il codice dell’Ufficio dell’agenzia delle Entrate contro cui è iniziata la lite.

Le istruzioni al riguardo precisano che il codice da indicare dell’Ufficio che è parte nel giudizio, va individuato sul sito istituzionale tra i seguenti:

• Direzione provinciale o regionale;

• Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;

• Centro operativo di Pescara.

Ciò esclude la possibilità di definire le liti intraprese soltanto con l’ente della riscossione se il ricorso non è stato diretto contro un ufficio dell’agenzia delle Entrate.

Nella annunciata ottica deflattiva sarebbe auspicabile una estensione anche agli atti impugnati nei confronti del solo agente della riscossione, anche in considerazione del fatto che da qualche anno, ente della riscossione e agenzia delle Entrate sono stati unificati.

L’altra questione problematica che emerge attiene i procedimenti per i quali vi sia una sentenza non definitiva della Suprema Corte (suscettibile cioè di riassunzione) e il ricorso sia stato notificato (ovviamente) prima dello scorso venerdì 16 settembre 2022. Si immagini, ad esempio, un procedimento in cui il contribuente ha vinto nei primi due gradi di giudizio di merito e l’agenzia abbia notificato il ricorso nel 2020. A giugno 2022 c’è stata la sentenza della Cassazione di accoglimento di tale ricorso e quindi sfavorevole al contribuente con conseguente obbligo – entro i successivi sei mesi per lo stesso contribuente (che non intenda far divenire definitivo l’atto originariamente impugnato) – di riassumere la causa presso la competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Se da un lato potrebbe ritenersi che tecnicamente il procedimento non sia più pendente presso la Suprema Corte avendo assunto la decisione, dall’altro è indubbio che la norma, e di conseguenza anche le istruzioni, forniscono un concetto di pendenza della lite in cui la vicenda sopra riportata potrebbe rientrarvi.

Infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 31 agosto 2022 n. 130, per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della citata legge 130/2022 (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Ne consegue che da una interpretazione letterale di tale disposizione, nell’esempio, se il contribuente presentasse la domanda di definizione, prima che la sentenza diventi definitiva (unica causa ostativa applicabile nella specie), dal momento che il ricorso è stato notificato alla controparte molto prima del 16 settembre) potrebbe accedere alla sanatoria Un chiarimento sarebbe quanto mai auspicabile sul punto.

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