Diritto

Qualifiche Ue senza tirocini compensativi

Per evitare le procedure d’infrazione, limitati i poteri di controllo alla fonte

di Alessandro Galimberti

Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero anche dai cittadini Ue - mandando quindi “in soffitta” il meccanismo delle «misure compensative»-, estensione dei «diritti acquisiti» (all’estero) anche per le ostetriche, e infine formazione “sul campo” e completa per i medici specializzandi.

Con la legge europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°12 del 17 gennaio (legge 23 dicembre 2021, n. 238) il Parlamento interviene su una serie di temi finiti sotto infrazione Ue (anni 2019-20), in modo da allineare le norme nazionali.

Per la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, la Commissione europea aveva chiesto l’equiparazione nel Dlgs 2906/2007 dei diritti dei cittadini Ue non italiani stabiliti in Italia, per i quali il riconoscimento non era automatico ma soggetto a una serie di misure e di tirocini compensativi. Questo step, secondo la Commissione, creava inevitabilmente una discriminazione basata sulla cittadinanza e quindi non consentita dal Trattato.

La legge europea chiude anche un altro varco di possibile “rallentamento” all’accesso, limitando i poteri di controllo alla fonte (cioé negli Stati membri) sulle dichiarazioni rese dal professionista stabilito ai soli casi di «dubbio fondato», evitando quindi i rischi di controlli massivi (ergo discriminatori). Meno possibilità di controlli invasivi e/o preventivi, infine, sulle situazioni di stabilimento temporaneo di professionisti, con l’eccezione per chi opera nella pubblica sicurezza o nella sanità pubblica.

La legge europea sana poi la posizione delle ostetriche, unica professione sanitaria che non si vedeva riconosciuta nella “direttiva qualifiche”, appunto, la qualifica tramite la sanatoria dei «diritti acquisiti», in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni.

Quanto ai medici specializzandi, la norma di adeguamento all’Europa prevede che la formazione medica specialistica si svolga a «tempo pieno in luoghi appositi e riconosciuti» dalle autorità competenti, quindi non più solo studio teorico. Il percorso formativo implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura, con il previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del Dlgs 368/1999.

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