Contabilità

Bilanci 2021, compensazioni da indicare in nota integrativa

La legge europea 2019-2020 esclude dall’agevolazione anche gli enti di investimento. Cambiano i criteri per valutare chi è esonerato dal redigere il consolidato

Stop alle semplificazioni riservate alle microimprese per gli enti di investimento e le società di partecipazione finanziaria. Importi oggetto di compensazione da indicare al lordo nella nota integrativa. Nuovi criteri per l’esonero dal bilancio consolidato. Sono tre importanti novità al debutto con i bilanci 2021, introdotte dalla legge europea 2019-2020 (legge 238/2021, articolo 24), che ha modificato la disciplina civilistica del bilancio, per il completo recepimento della direttiva 2013/34/Ue.

Gli interventi interessano anche le società di persone, che sono ora obbligate a redigere il bilancio secondo le norme previste per le Spa «anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato» Ue (nuovo comma dell’articolo 111-duodecies, disposizioni attuative del Codice civile).

Le novità al debutto
Tra le modifiche, spicca quella su enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria, che, pur avendone i requisiti dimensionali, non possono applicare le semplificazioni per la redazione del bilancio delle micro imprese (articolo 2435-ter del Codice civile).

Un’importante novità riguarda anche i casi in cui la legge o i principi Oic ammettano l’effettuazione di compensazioni di partite negli schemi di bilancio, ipotesi in cui la nuova formulazione dell’articolo 2423-ter, comma 6, del Codice civile richiede che la società indichi nella nota integrativa (anche del bilancio abbreviato) gli importi lordi oggetto di compensazione.

Infine, è integrata la disciplina del bilancio consolidato prevista dal Dlgs 127/1991, per allinearla alla direttiva europea.

L’aggiornamento degli Oic
L’Oic ha pubblicato il 2 marzo, in bozza, per una breve consultazione già conclusa, alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali volti a recepire le novità del bilancio.

Per gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria – definizioni della direttiva di cui sarebbe opportuno fissare i contenuti nel contesto nazionale - l’Oic apporta modifiche ai principi 12, 15, 18, 19, 20, 31 e 32, prevedendo, essenzialmente, che questi soggetti, non potendo beneficiare delle semplificazioni per le micro imprese, debbano redigere la nota integrativa (e la relazione sulla gestione). Inoltre, non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce Cii «Crediti» e i ratei e risconti passivi nella voce D, «Debiti» e non sono esonerati dall’applicazione della disciplina della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis del Codice civile, come declinata dall’Oic 32.

Gli emendamenti ai documenti Oic 12, 24, 25 e 26 riguardano, invece, l’informativa che tutte le società devono fornire in caso di compensazione di partite tra voci diverse, che sono generalmente vietate dalla direttiva 34/2013/Ue e dal Codice civile, ma sono consentite, in casi specifici, purché gli importi compensati siano indicati al “lordo” nella nota integrativa. Dopo l’inserimento nel Codice civile di questa ultima previsione, l’Oic ha modificato gli standard contabili nazionali prevedendo che, sia nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sia in quelli in cui è ammessa dagli stessi principi contabili, occorre indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

La previsione riguarda, nello specifico, le compensazioni tra crediti e debiti tributari e tra imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico (Oic 25), gli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis del conto economico (Oic 26) e i contributi pubblici che sono stati contabilizzati (metodo diretto) a riduzione del costo dell’immobilizzazione, per i quali occorre fornire nelle movimentazioni delle immobilizzazioni sia il costo al lordo del contributo, sia l’importo del contributo stesso (Oic 24; il paragrafo 91 del principio Oic 16 è già conforme alle nuove indicazioni).

Come indicato nella bozza degli emendamenti, le nuove regole si applicano ai primi bilanci con esercizio che inizia a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva, per cui già dai bilanci 2021 (ciò in virtù della decorrenza retroattiva delle modifiche apportate al Codice civile, come stabilita dall’articolo 24, comma 4, della legge 238/2021).

I criteri per il consolidato
Le principali novità che interessano il consolidato attengono all’esonero dalla redazione di tale bilancio. Mentre la norma nazionale si limitava a indicare che tale verifica è eseguita considerando il bilancio della controllante unitamente alle imprese controllate senza fornire ulteriori specificazioni, la direttiva europea prevede i seguenti metodi per verificare l’eventuale esonero:

simulazione del consolidamento;

semplice “somma” dei bilanci delle società controllate, per poi verificare se sono superati i limiti dimensionali incrementando i parametri (escluso quello relativo ai dipendenti) del 20 per cento.

Quindi, con le modifiche apportate all’articolo 27 del Dlgs 127/1991 è ora consentito che la verifica dei parametri possa essere effettuata su base aggregata, senza effettuare le operazioni di consolidamento, ma con maggiorazione del 20% dei limiti numerici del totale degli attivi e dei ricavi (che, si ricorda, sono rispettivamente 20 milioni e 40 milioni di euro).

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