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Anche la Srl immobiliare di gestione accede all’Ace

Ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello del 31 dicembre 2010

di Gianluca Dan

La domanda

Una società, costituita nella forma di Srl, svolge attività di gestione immobiliare, concedendo in locazione beni propri, sia immobili non strumentali (civili) che immobili strumentali (capannoni, classificati D/1). La società ha conseguito un utile importante nell’esercizio 2021, accantonato a riserva con delibera assembleare dei soci del 29 aprile 2022. Considerato tale accantonamento, nel bilancio al 31 dicembre 2022, ai fini dell’Ace, presenta un incremento netto positivo di capitale proprio. La società, considerato il tipo di attività svolta (immobiliare "di gestione"), può beneficiare dell’agevolazione Ace? Nella normativa relativa all’agevolazione non si rinviene alcuna disposizione che esclude le immobiliari di gestione dall’agevolazione.
F. O. - Perugia

L’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, rubricato “Soggetti beneficiari” non prevede limiti per le immobiliari di gestione stabilendo che «per le società e gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: Tuir), di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’articolo 75 del Tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso». Pertanto anche l’immobiliare di gestione indicata nel quesito potrà usufruire dell’agevolazione Ace in presenza di una base Ace rilevante.

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