Imposte

Niente stabile organizzazione in caso di identità di risorse

Per la Corte di giustizia Ue i mezzi utilizzati per fornire i servizi non possono essere gli stessi usati per riceverli

di Benedetto Santacroce

Non si configura una stabile organizzazione nel caso in cui una società non residente abbia nello Stato una società figlia che realizzi per lei dei servizi con delle proprie risorse. In altre parole, i mezzi tecnici e umani utilizzati per fornire tali servizi non possono essere utilizzati contemporaneamente per ricevere gli stessi servizi.

Il principio fissato dalla Corte di giustizia nella causa C-330/20 con la sentenza del 7 aprile 2022 è di particolare rilevanza perché aggiunge alla lunga serie di sentenze della stessa Corte sul medesimo argomento un elemento determinante per escludere la configurazione di una stabile organizzazione, non solo, nei rapporti tra casa madre e figlia, ma in tutti quei casi in cui la società residente fornisca servizi nei confronti della società non residente. In effetti, la puntualizzazione definisce finalmente in modo chiaro come debba essere interpretato la nozione di stabile organizzazione nell’esecuzione di servizi a favore della controllante.

Il caso sottoposto alla corte riguarda un società (del gruppo Menarini) che ha stabilito la sede della propria attività in Germania (d’ora in avanti DE) e che distribuisce in Romania prodotti farmaceutici a dei grossisti. DE ha in Romania una società controllata al 95% (d’ora in avanti RO). DE ha un contratto piuttosto complesso con RO. Sulla base di tale contratto RO deve fornire a DE dei servizi di marketing di studio di mercato, di sondaggio nel mercato Rumeno. RO realizza per DE anche una serie di servizi amministrativi per la gestione degli ordini e delle relative fatture.

DE è l’unico cliente di RO. RO fattura i servizi a DE senza Iva applicando l’articolo 44 della direttiva che prevede la tassazione del servizio nello Stato membro del committente.

Il fisco rumeno a seguito di una verifica nei confronti di RO ha disconosciuto la non applicazione dell’Iva individuando nelle risorse di RO una stabile organizzazione di DE. In effetti, il fisco rumeno ha ritenuto che il committente effettivo dei servizi svolti da RO fosse non la casa madre tedesca, ma la stabile organizzazione occulta che era costituita dalle stesse risorse di RO.

La Corte, completando i ragionamenti fatti con le sue pronunce precedenti (Welmory – causa C 605/12 e Dong Yang Electronics causa C-547/18), non condivide la posizione espressa dal fisco rumeno. In particolare, in relazione alle precedenti pronunce afferma che per avere una stabile organizzazione DE deve avere in Romania una struttura visibile che si concretizzi attraverso l’esistenza di mezzi umani e tecnici; l’esistenza di una società controllata in RO non è di per sé elemento sufficiente per dimostrare l’esistenza di una stabile organizzazione.

Inoltre in modo innovativo rispetto al passato chiarisce che per avere una stabile organizzazione in Romania DE deve disporre dei mezzi tecnici e umani come se fossero i propri, e le risorse umane non devono essere necessariamente dei dipendenti di DE.

Infine, chiarisce, in modo definitorio, l’impossibilità di individuare una stabile organizzazione nel caso di specie (ma in tutti i casi di realizzazione di prestazioni di servizio) quando i mezzi tecnici utilizzati dal prestatore per erogare i servizi sono gli stessi che vengono utilizzati per ricevere il medesimo servizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©