Imposte

Russia nella black list Ue: stretta sui costi deducibili

Scattano i vincoli reintrodotti dalla manovra 2023. Monitoraggio sui prezzi per verificare la conformità al valore normale

di Luca Gaiani

La Russia entra nella lista dei Paesi non collaborativi che fa scattare la deducibilità limitata dei costi provenienti da fornitori ivi domiciliati introdotta dalla legge di Bilancio 2023. A partire da martedì 14 febbraio scattano nuovi vincoli anche per Costa Rica, Isole Vergini Britanniche e Isole Marshall.

L’articoli 110, commi 9-bis e seguenti, del Tuir, come modificato dalla legge 197/2022, stabilisce che i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue sono deducibili limitatamente al valore normale (articolo 9 del Tuir).

La norma, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, non ha una specifica decorrenza e dovrebbe dunque applicarsi dall’esercizio che ha inizio a partire da tale data (periodo di imposta 2023 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Il vincolo introdotto dalla disposizione può essere disapplicato, deducendo importi anche superiori al valore normale, solo qualora l’impresa italiana fornisca al fisco la prova che le operazioni, oltre ad avere avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico.

Una ulteriore deroga è prevista per operazioni con fornitori black list che sono società controllate dell’impresa italiana a cui si applica la norma Cfc prevista dall’articolo 167 del Tuir e dunque il cui reddito viene imputato per trasparenza in capo al socio italiano.

Anche rispettando il limite del valore normale, i componenti reddituali derivanti da operazioni con fornitori black list dovranno essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. La mancata o incompleta indicazione di tali spese, anche in presenza dei requisiti per la loro integrale deduzione, farà scattare una sanzione estremamente pesante (articolo 8 comma 3-bis del Dlgs 471/1997) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro.

I Paesi a cui si applica la disposizione sono quelli contenuti nella lista degli Stati non cooperativi ai fini fiscali aggiornata periodicamente dal Consiglio d’Europa. Con un comunicato diffuso ieri, la Ue ha inserito nell’elenco quattro nuovi Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall, che si aggiungono ai dodici già presenti: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.

Con riferimento ai fornitori domiciliati in Russia e negli altri tre nuovi Paesi non collaborativi, la norma dovrebbe applicarsi solo per le operazioni effettuate dal 14 febbraio 2023, data di aggiornamento della lista (cioè per i costi sostenuti in base alle regole di competenza da tale giorno).

Le imprese interessate dovranno dunque tempestivamente aggiornare i propri sistemi di monitoraggio dei costi provenienti da tali fornitori, verificando altresì la conformità dei relativi prezzi al valore normale, onde poterli indicare separatamente nei prospetti che saranno contenuti nelle dichiarazioni del 2024.

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