Imposte

Benefit entro 3mila euro e bonus benzina, tre strade per il conguaglio previdenziale

Nuova variabile retributiva oltre alla regolarizzazione spontanea e d’ufficio

di Barbara Massara

Il conguaglio previdenziale dei benefit fino a 3mila euro e dei buoni carburante fino a 200 potrà avvenire anche con la retribuzione di dicembre, indicando la specifica variabile retributiva nel flusso Uniemens.

Questa modalità si aggiunge alle procedure di regolarizzazioni spontanea e d’ufficio, che in via alternativa il datore di lavoro potrebbe scegliere di adottare.

Lo chiarisce l’Inps nel messaggio 4616, pubblicato il 22 dicembre scorso, che illustra le tre operazioni alternative con cui i datori di lavoro possono conguagliare i benefit corrisposti nel 2022, già anticipate dall’Istituto durante due interventi sulla webtv dei consulenti del lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 16 e del 22 dicembre).

In primo luogo l’Inps ricorda che, per la verifica del tetto dei 3mila euro ex articolo 12 del Dl 115/22 (e dei 200 euro ex articolo 2 del Dl 21/22) i datori dovranno tenere conto anche di quanto corrisposto da altri, sebbene i contribuiti siano poi dovuti da ciascuno sui benefit rispettivamente erogati. Qualora risulti superata la soglia di esenzione, l’azienda effettuerà un conguaglio a debito assoggettando i benefit/buoni carburanti, con rivalsa nei confronti del dipendente della rispettiva quota. Se invece la soglia di esenzione non è stata raggiunta, mentre nei singoli mesi del 2022 i benefit sono stati oggetto di contribuzione in quanto inferiori alla soglia tempo per tempo vigente, il datore recupererà la contribuzione non dovuta utilizzando una delle tre modalità illustrate nel provvedimento.

Per procedere al recupero con la mensilità di dicembre, andrà valorizzato nel flusso uniemens la neo introdotta variabile retributiva Friben, in corrispondenza della quale rettificare l’imponibile di ciascuno dei mesi interessati dall’assoggettamento del benefit, nonché indicare la contribuzione non dovuta. Sono state previste tre ulteriori specifiche variabili retributive da utilizzare qualora il conguaglio a credito dei benefit produca effetti anche sull’eccedenza di massimale gestita nel corso dell’anno.

Qualora invece il datore intenda recuperare la contribuzione con le mensilità di gennaio o febbraio 2023, dovrà avvalersi della neo introdotto procedura definita «regolarizzazione d’ufficio».

Dopo aver inviato la comunicazione tramite cassetto bidirezionale, con allegata la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, l’Inps attribuirà in modo asincrona un ticket/protocollo, da inserire nei flussi di 01/2023 o 02/2023 nella sezione <InfoAggcausaliContrib> in cui dichiarare l’imponibile da rettificare in diminuzione nei mesi interessati con la specifica causale Frbi. Il datore non dovrà quindi variare i singoli flussi trasmessi nell’anno, ma sarà l’Inps che d’ufficio elaborerà i Dm Vig, ricostruirà gli imponibili mensili, e quindi determinerà i crediti ex regolarizzazione, utilizzabili in compensazione, secondo le regole del messaggio 5159/2017.

La terza modalità di gestione del conguaglio a credito dei benefit, la classica regolarizzazione spontanea a esclusiva cura del datore, potrà essere utilizzata qualora le altre modalità non siano applicabili e comunque anche dopo la mensilità di competenza febbraio 2023.

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