Contabilità

Conformità dei rendiconti in formato elettronico sotto esame del revisore

Il principio SA Italia 700B sarà già utilizzabile a partire dall’esercizio 2021

di Nicola Cavalluzzo e Sara Colombo

La Ragioneria generale dello Stato, con determina dell’11 febbraio 2022, ha adottato il principio di revisione SA Italia 700B, riguardante la responsabilità del revisore relativamente all’espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni del regolamento delegato Ue 2019/815 della Commissione europea del 17 dicembre 2018 e successive modifiche.

Il principio tratta le procedure di revisione che il soggetto incaricato deve svolgere per l’espressione del giudizio di conformità sui bilanci d’esercizio o consolidati, riferiti a periodi che iniziano dal 1° gennaio 2021 o successivamente. Obiettivo del revisore in sede di espressione del giudizio dovrà essere quello di verificare che il bilancio sia stato predisposto secondo il formato Xhtml leggibile da utenti umani e che, se consolidato, sia stato marcato in tutti i suoi aspetti significativi, in base a quanto disposto dal regolamento delegato.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati, se siano state rilevate non conformità nella marcatura del bilancio consolidato e, qualora rilevate, valutarne il grado di significatività. Il giudizio di conformità alle disposizioni del regolamento delegato deve essere inserito, ai sensi del principio Isa Italia 700, all’interno di un paragrafo specifico collocato nella sezione separata della relazione di revisione «Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti».

Il giudizio sulla conformità risulterà senza modifica qualora il revisore accerti senza rilievi l’aderenza alle disposizioni; risulterà invece con modifica nel caso in cui siano presenti scostamenti rispetto al dettato del regolamento delegato, con un paragrafo contenente una descrizione delle motivazioni sottostanti.

Il revisore dichiarerà l’impossibilità di esprimere un giudizio qualora il bilancio non sia redatto in formato Xhtml leggibile da utenti umani, ovvero qualora in assenza di sufficienti o appropriati elementi probativi concluda che le possibili conseguenze delle eventuali non conformità nella marcatura non individuate nel bilancio consolidato possano essere significative e pervasive (o significative ma non pervasive).

Il giudizio sarà inoltre con rilievi o negativo nel caso in cui il revisore accerti, sulla base degli elementi probativi acquisiti, che il bilancio consolidato non sia marcato in tutti i suoi aspetti significativi, secondo quanto disposto dal regolamento delegato. In particolare, il giudizio sarà con rilievi nel caso in cui le non conformità nella marcatura siano, nel loro insieme o singolarmente, significative ma non pervasive; sarà invece negativo se significative e pervasive.

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