Adempimenti

Importazioni, per la detrazione Iva nota contabile pienamente operativa dal 18 luglio

Prima fase ancora in attesa del debutto completo. A regime, accesso alle informazioni da parte delle imprese con il cassetto doganale

Nuove dichiarazioni doganali d’importazione in vigore dal 9 giugno 2022 mentre la gradualità di entrata in vigore del nuovo intervento impone di attendere ancora alcuni giorni per permettere agli operatori il pieno accesso a tutte le bollette presentate per loro conto. Questo accesso permetterà, anzitutto, di ottenere i prospetti di riepilogo utili per la detrazione dell’Iva e, poi, in prospettiva di breve termine, di realizzare il punto di chiusura della riforma, ossia il cassetto doganale nel quale gli operatori potranno accedere a tutte le informazioni condivise con l’autorità doganali, fondamentale per i futuri processi di dichiarazione e, soprattutto, di conservazione.

Sulla riforma del modello dichiarativo doganale – riservato per ora all’import – è intervenuta anche Assonime, che con la sua circolare 21/2022 passa in rassegna i provvedimenti esecutivi dei nuovi processi adottati dall’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm), tra i quali la fondamentale circolare 22/2022, oltre che la determinazione direttoriale 234367/22 e le note 238445/22 e 238463/22.

È ora pienamente in vigore il sistema di riforma della dichiarazione doganale di importazione, scattata il 9 giugno scorso, con abbandono del modello Dau (dichiarazione amministrativa unica) a favore di un complesso di dati (dataset), che ha come effetto indiretto la modifica degli standard dichiarativi, contabili, fiscali e conservativi delle operazioni doganali.

La dichiarazione di importazione, dunque, è un dataset per così dire immateriale, che però ha contenuto, data e fonte certa e autentica, immodificabile e conservata per ogni finalità, con dati estrapolabili e gestibili singolarmente per ogni finalità avete rilievo pubblico o privato. Le imprese, poi, dovranno abituarsi a gestire o ricevere (o meglio, richiedere) dai propri rappresentanti ben tre documenti convenzionali: il prospetto di riepilogo ai fini contabili, il prospetto di sintesi della dichiarazione doganale e il prospetto di svincolo.

1. Il primo di questi documenti consentirà la detrazione dell’Iva e potrà essere inserito in contabilità come si faceva in precedenza con la bolletta doganale.

2. Il secondo consente comunque di avere un controllo di merito sulla dichiarazione, perché ne reca i dati di rilievo (valore, classificazione, origine, diritti liquidati, documenti del campo 44, eccetera).

3. Il terzo invece attesta l’avvenuto svincolo del bene, che come tale potrà superare il varco doganale per ogni servizio di riscontro del caso, e legittimare il possesso del bene fuori dagli spazi doganali.

Quanto al tema della detrazione Iva, restano dei punti aperti perché, se è vero che con avviso del 27 giugno 2022 le Dogane hanno comunicato che il software per la produzione del prospetto di riepilogo contabile sarà in pieno vigore dal 18 luglio, pare che il sistema abbia criteri di ricerca limitati (per ufficio, data e per pochi dataset alla volta) e non massivi (ad esempio per periodo annuale o pluriennale) , una criticità che dovrà sicuramente essere superata nel prossimo periodo

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