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Dac 7, i nuovi obblighi dichiarativi dei gestori delle piattaforme

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Dal 1° gennaio 2023

  • Cosa scade Obblighi dichiarativi per scambio di informazioni

  • Per chi Gestori delle piattaforme digitali

  • Come adempiere Provvedimento dell’agenzia delle Entrate in emanazione

1In sintesi

Con lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2021/514/Ue (c.d. Dac 7) approvato dal Consiglio dei Ministri (e all’esame delle Commissioni parlamentari) vengono a delinearsi nuovi obblighi comunicativi in capo ai gestori delle piattaforme digitali, finalizzate a consentire lo scambio automatico delle informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri.

La direttiva Dac 7 è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo giàesistente, mediante l’estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall’altro, ad ampliare l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.Il procedimento inizierà, come previsto dalla direttiva, a partire dal 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le Amministrazioni interessate nel 2024.

L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo, in diretta convenzione con quello indicato nel rapporto Ocse “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”, è allora quello di contrastare le nuove forme di evasione e di elusione fiscale, facilitate dalla digitalizzazione dell’economia, mediante l’introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme.

Questi ultimi, quindi, saranno tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla propria piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività economica.

2L’ambito soggettivo

I nuovi obblighi informativi riguardano, come detto, i gestori di piattaforme digitali.

Questi sono indicati come quelle entità giuridiche che stipulano un contratto con i venditori, per mettere loro a disposizione una piattaforma, ovvero un software accessibile a tutti gli utenti per svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività diretta allo scambio di beni e servizi (articolo 2 dello schema di decreto legislativo).

Il soggetto venditore può essere sia una persona fisica che giuridica, che risulta registrata sulla piattaforma e che svolge un’attività c.d. pertinente, vale a dire quell’attività diretta a percepire un corrispettivo economico.

Come indicato nella relazione illustrativa, la digitalizzazione dell’economia ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale.

La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i Gestori di piattaforme ha reso quindi estremamente difficile, per le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri, l’acquisizione delle informazioni dirette a controllare i ricavi realizzati attraverso il web dagli operatori economici, soprattutto allorché tali proventi transitano per il tramite delle piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere.

Pertanto, l’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni, potranno consentire alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse piattaforme.

3L’ambito oggettivo

Le informazioni che un gestore di una piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire sono diverse a seconda se il venditore “non escluso” risulti essere una persona fisica o un’entità giuridica.

Nel primo caso, si tratta dei dati anagrafici (nome e cognome, residenza o domicilio, p. Iva se disponibile); nel secondo caso, oltre a ragione sociale e sede legale, le ulteriori informazioni da reperire riguardano: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro, il numero di p. Iva (se disponibile), il numero di registrazione presso il Registro delle imprese, l’eventuale presenza di una S.O. tramite la quale sono svolte le attività pertinenti.

Lo schema legislativo prevede inoltre che il gestore della piattaforma debba espletare, in via preventiva, un’attività di “adeguata verifica”, finalizzata ad individuare i “venditori esclusi”, per i quali non vige l’obbligo di verifica: sono tali, ad esempio; le entità statali, le entità il cui capitale è negoziato in un mercato regolamentato; le società per le quali il gestore della piattaforma ha intermediato oltre 2mila locazioni di beni immobili, o i soggetti per i quali il gestore della piattaforma ha intermediato meno di 30 locazioni, per corrispettivi totali sino a 2mila euro. Le informazioni anagrafiche potrebbero già essere a disposizione del gestore nei propri archivi, o potrebbero essere utilizzabili le banche dati della Ue.

Qualora siano riscontrate inesattezze, il gestore può richiedere conferma delle stesse al venditore ottenendo copia di un documento di identificazione o di un certificato di residenza fiscale.Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, proprio al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e l’efficace attuazione nell’acquisizione delle informazioni, dovrà inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale. In base a quest’ultima, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce le informazioni richieste dal gestore della piattaforma, anche a seguito di solleciti di risposta, il profilo account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma.

Alternativamente, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione trattiene il corrispettivo dovuto al venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste.

4La modalità di adempimento

L’articolo 10 dello schema di decreto legislativo delinea obblighi e modalità di comunicazione dei gestori di piattaforma.

Il gestore di piattaforma “italiano” (vale a dire residente ai fini fiscali in Italia, ovvero costituito o regolamentato con legge dello Stato, o con sede della propria direzione nel territorio dello Stato, o con S.O. in Italia) comunica all’agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative al venditore, e relative al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce tale comunicazione.

Se vi sono più gestori con obblighi di comunicazione e con riferimento al medesimo venditore, ciascuno di essi è esonerato se può provare che la comunicazione sia già stata effettuata dall’altro. Se il gestore è tenuto agli obblighi di comunicazione in più di uno Stato membro, lo stesso può scegliere di adempiere agli obblighi in Italia, informando della scelta le Autorità competenti degli altri Stati membri.

Con provvedimento dell’agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità con cui il gestore potrà scegliere di adempiere all’obbligo di comunicazione in Italia.

Terminata la raccolta delle informazioni, le stesse dovranno essere trasmesse all’agenzia delle Entrate, che provvederà a scambiarle con gli altri Stati membri e con altri Stati non Ue, con cui vi sono appositi accordi di scambio.

A tal proposito, lo schema di decreto legislativo (articolo 11, comma 2) prevede l’emanazione di un apposito provvedimento dell’agenzia delle Entrate che ne disciplini le modalità di comunicazione.

5Il regime sanzionatorio

L’omessa comunicazione all’agenzia delle Entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 471/1997, aumentata della metà: la sanzione, quindi, varia da un minimo di 3mila euro a un massimo di 31.500 euro (sanzione base da euro 2mila a euro 21mila).

Se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione “base” è ridotta della metà, e quindi va da euro mille a 10.500 euro.

Posto che il quadro informativo e sanzionatorio è simile a quello previsto per la Dac 6 (attuato in Italia con il Dlgs 100/2020) dovrebbero valere anche le indicazioni fornite nella circolare 2/E/2021. In base a questa e all’articolo 12 del Dlgs 100/2020, per la comunicazione effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione complessiva è ridotta della metà (da un minimo di 1.500 a un massimo di 15.750 euro).

Se il soggetto obbligato invia una comunicazione rettificativa tardiva, ma entro 15 giorni dalla scadenza, per correggere la comunicazione originaria incompleta o inesatta, è ridotto del 50% il carico sanzionatorio previsto per l’indicazione di dati incompleti o inesatti, (sanzione irrogabile da 500 euro a 5.250 euro).

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