Imposte

Prelievo più pesante sui dividendi percepiti da titoli azionari esteri

Il Paese della quotata può comunque applicare ritenute nei limiti del 15%

ADOBESTOCK

di Stefano Vignoli

Le considerazioni svolte sulla tassazione delle azioni italiane possono variare se l’investimento riguarda titoli esteri.

Non cambia il prelievo sulle plus/minusvalenze da cessione, in quanto le società quotate hanno sede in Paesi legati all’Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni e prevedono generalmente (articolo 13, modello Ocse) la tassazione esclusiva nello Stato di residenza: cioè solo in Italia, dove risiede la società che realizza la plusvalenza.

Resta determinante l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante: nel primo caso si applicherà il regime Pex; mentre nel secondo le plusvalenze e minusvalenze saranno interamente imponibili e deducibili salvo l’applicazione, nei primi 36 mesi, della disciplina del dividend washing, che vale per le partecipazioni estere come per quelle italiane.

La gestione dei dividendi

La percezione dei dividendi da titoli quotati di altri Paesi (rileva il luogo in cui ha sede la società estera, non il mercato presso il quale è quotata) è invece diversa e più penalizzante rispetto alla percezione di dividendi da quotata italiana.

La scelta del titolo su cui investire non è indifferente dal punto di vista fiscale: il soggetto Ires che percepisce dividendi dalla francese Total o dalla tedesca Allianz sconterà una tassazione ben maggiore rispetto ai dividendi percepiti da Eni o Generali.

Le differenze impositive emergono perché le Convenzioni dell’Italia, sul modello Ocse, prevedono la tassazione nel Paese di residenza del percettore (Italia) ma riconoscono (articolo 10 del modello Ocse) una potestà impositiva limitata anche al Paese della fonte, che ha la possibilità di applicare una ritenuta generalmente nei limiti del 15 per cento.

Le società quotate di numerosi Paesi (come Francia, Germania, Spagna, Svizzera) applicano peraltro ritenute superiori al 15% (aliquota prevista invece da Stati Uniti e Olanda): in questo caso il percettore potrà presentare all’estero istanza di rimborso dell’eccedenza rispetto al limite convenzionale.

L’imponibilità limitata al 5% del dividendo si applica anche quando il titolo è estero: ma la tassazione si somma alla ritenuta del 15% evidenziando un trattamento fiscale ben più penalizzante in confronto alla tassazione dell’1,2% applicata al dividendo italiano (Ires 24% su imponibile ridotto al 5%).

In effetti, la ritenuta subita all’estero beneficia solo in parte del credito d’imposta: l’articolo 165, comma 10, del Tuir prevede infatti che quando il reddito prodotto all’estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Ne consegue che il credito d’imposta competerà alla società italiana nei limiti del 5% della ritenuta subita.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©