Rientro dei cervelli, integrativa o istanza di rimborso per recuperare le imposte 2017-2021 versate in più
L’iscritto all’Aire che ha lavorato all’estero per molti anni ed è tornato in Italia nel 2017, continuando lo stesso lavoro in smart working ha diritto al beneficio previsto dal Dlgs 147/2015
Nel confermare la possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 147/2015 per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, in modalità “remote working”, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata trasferita la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta, si segnala che l'agenzia delle Entrate ha già affrontato in passato (confronta, provvedimento n. 85330 del 20 aprile 2018) il problema del rimborso delle maggiori imposte versate dagli “impatriati”, seppur relative al periodo d’imposta 2016. Ai soggetti interessati, che avevano validamente presentato le dichiarazioni dei redditi, erano state indicate due modalità per recuperare le maggiori imposte eventualmente versate:
O la presentazione di una dichiarazione integrativa (ex articolo 2, Dpr 322/1998), conservando la documentazione che dimostri la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio;
O la presentazione di un'istanza di rimborso (ex articolo 38, Dpr 602/1973) a un ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate, allegando la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Per quanto sopra esposto, pur ritenendo percorribile la strada indicata dal lettore, si segnala che la posizione dell'agenzia delle Entrate sembra essere di segno opposto. Con la circolare 33/E/2020, al paragrafo 6, è stato infatti precisato che «trattandosi di un regime opzionale, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi cosiddetta “integrativa a favore” oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria. D’altronde, in tale ultima evenienza, non si configurano le condizioni per accedere all’istituto della remissio in bonis, che ammette la possibilità di esercitare tardivamente l’opzione per un beneficio fiscale o un regime agevolato quando il contribuente «abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende fruire (cosiddetto comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente». È auspicabile un ulteriore chiarimento in merito da parte degli organi competenti.
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