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Flat tax del 5% sulle mance se il reddito da lavoro non supera i 50mila euro

La risoluzione 16/E/2023 ha previsto i nuovi codici tributo di versamento dell’imposta del 5% da applicare sulle mance ricevute dal personale del settore turismo

di Cristian Valsiglio

La legge di Bilancio 2023 al comma 58, articolo 1 ha previsto che «Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 percento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto».

Ai fini della disposizione fiscale rientrano le somme concesse dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (carta di credito, bancomat etc.).

Tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente, ma non sono tassate in modalità ordinaria tramite l’applicazione delle aliquote a scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del Tuir, ma sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali stabilita nella misura del 5%.

Tale agevolazione, tuttavia, si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Laddove le mance incidessero per un importo eccedente tale limite, alla parte eccedente non sarà applicata l’aliquota agevolata del 5% ma l’aliquota Irpef progressiva.

Sono interessati al predetto beneficio i dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro che ricevono le mance in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (esempio alberghi, ristoranti, bar eccetera).

Mancano ancora importanti interpretazioni operative da parte del Fisco; tuttavia, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 16/E del 17 marzo 2023, ha già diramato i codici tributo utili per il versamento dell’imposta da parte dei sostituti d’imposta.

In particolare, il datore di lavoro dovrà versare l’imposta sostitutiva con i seguenti codici tramite F24:

«1067» denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

«1605» denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

«1917» denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

«1918» denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

«1306» denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati», con indicazione, quale «Mese di riferimento» del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale «Anno di riferimento» l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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