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Dichiarazione Imu, volata finale entro il 31 dicembre

di Alessandra Caputo

  • Quando Dichiarazione Imu 2022 entro il 31 dicembre

  • Cosa scade Presentazione della dichiarazione

  • Per chi Persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali su immobili

  • Come adempiere Presentazione del modello anche tramite intermediario

1In sintesi

Tra esenzioni nuove e prorogate si avvicina la scadenza per il saldo Imu 2022, nonchè quella di fine anno per la dichiarazione con il modello di ultimo rilascio. Ma seguiamo il calendario.

Il prossimo 16 dicembre è dovuto il versamento del saldo Imu per l’anno 2022. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, con esclusione della abitazione principale (salvo che sia di lusso); il versamento è quindi dovuto dai titolari di diritti reali su immobili, salvo che siano applicabili specifiche esenzioni.

Inoltra, entro il prossimo 31 dicembre va presentata la dichiarazione Imu utilizzando il nuovo modello unificato; il decreto semplificazioni ha previsto il differimento della scadenza originaria del 30 giugno 2022.

2Il calcolo dell’imposta

Mentre l’acconto del 16 giugno si versa tenendo conto dell’aliquota dell’anno precedente, per il versamento del saldo, i contribuenti devono prendere in considerazione i regolamenti pubblicati sul sito del Mef; nel caso di variazione dell’aliquota, in sede di saldo si possono effettuare le opportune rettifiche.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato a norma del comma 745 della legge 160/2019.

In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno, rivalutate del 5% e moltiplicato per uno specifico moltiplicatore, differenziato a seconda della categoria catastale e pari a:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, applicando i coefficienti indicati in un apposito decreto (l’ultimo approvato è il Dm 9 maggio 2022).

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio; mentre per i terreni agricoli (salvo i casi di esenzione) la base imponibile è dato dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente di 135. In alcuni casi, puntualmente indicati nei casi di cui al comma 747 della legge 160/2019, la base imponibile è ridotta alla metà.; è il caso, ad esempio, delle abitazioni non di lusso date in comodato a partenti in linea retta entro il primo grado.

Alla base imponibile calcolata seguendo le regole precedenti va applicata l’aliquota specifica per il tipo di immobile e pari, generalmente, allo 0,86%.

3Le nuove esenzioni

Ai fini Imu sono previste specifiche esenzioni, elencate nel comma 759 della legge 160/2019.

Anche per il 2022 sono confermate le esenzioni per gli immobili posseduti dallo Stato, per i fabbricati delle categorie speciali da E/1 e E/9, per i fabbricati ad uso culturale, per i fabbricati destinati all’esercizio del culto. Confermata anche l’esenzione gli immobili posseduti da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.

Non è soggetto ad Imu anche il possesso dell’abitazione principale, tranne nel caso in cui sia di lusso. A queste esenzioni se ne aggiungono alcune nuove.

A partire dal 1° gennaio 2022 torna ad applicarsi l’esenzione Imu per i fabbricati merce, ossia quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Secondo quanto previsto dall’articolo 78, comma 3, del Dl 104/2020, l’imposta municipale propria non è dovuta anche per il 2022 (non lo era nemmeno per il 2021) in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Infine, con la legge di conversione del decreto Sostegni ter è stata prevista la proroga dell’esenzione Imu per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

4Il caso dell’esenzione per i coniugi

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022, Dl 146/2021, con l’articolo 5-decies ha limitato l’applicazione dell’agevolazione Imu ad una sola abitazione (a scelta) per i coniugi, anche nel caso di residenza anagrafica e dimora abituale in due comuni diversi.

Sul punto, però, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato illegittima la norma e ha ripristinato il diritto alla doppia esenzione. Nella sentenza, la Corte precisa che l’esenzione spetta per ciascuna abitazione principale di persone sposate o unite da un’unione civile, a condizione che il possessore abbia nell’immobile la sua dimora abituale e la residenza anagrafica, a nulla rilevando il luogo di residenza del suo nucleo familiare.

5La presentazione della dichiarazione

Entro il 31 dicembre scade anche il termine per trasmettere la dichiarazione Imu, come previsto dal comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019.

Il termine per procedere all’invio è, a regime, il 30 giugno dell’anno successivo, ma con riferimento all’anno 2021, il termine di presentazione è stato differito al 31 dicembre 2022 per effetto del Dl 73/2022.

Il modello va trasmesso nel caso di immobili che godono di una riduzione (sempre che già non sia stato presentato il modello per fornire la stessa indicazione) o nel caso in cui vi siano delle variazioni che il Comune non conosce.

Per l’invio va utilizzato il nuovo modello approvato con decreto 29 luglio 2022.

Nel modello di quest’anno è necessario indicare in dichiarazione anche i benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’Imu durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le istruzioni al modello contengono l’elenco dei provvedimenti che hanno previsto delle agevolazioni Imu: coloro che hanno beneficiato di questi aiuti devono barrare il campo 21 senza bisogno di fornire indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell’esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

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