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Certificazioni uniche 2022, cambiano le codifiche nel quadro del Lavoro autonomo

Tra le poche novità di quest’anno la ricodifica dei valori da indicare nel punto 6 e l’arricchimento della sezione «Locazioni brevi»

di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Tra le poche novità del quadro del lavoro autonomo del modello CU 2022, presentate anche dall’agenzia delle Entrate all’ultimo convegno AssoSoftware dello scorso novembre, vi è la ricodifica dei valori da indicare nel punto 6 “Codice”, con il quale vengono classificate le diverse tipologie di somme corrisposte. Certamente nulla di nuovo, tuttavia occorre prestare una certa attenzione ai valori ricodificati, per evitare di continuare a utilizzare quelli del 2021 anche nel 2022, che con la nuova modulistica potrebbero aver assunto un significato completamente diverso rispetto a quello precedente.
Giusto per avere un’idea dell’entità delle ricodifiche, proviamo a mostrarne l’elenco:
1 v 2; 5 v 4x; 6 v 23; 7 v 21; 8 v 22; 9 v 6; 10 v 8; 11 v 9; 12 v 24; 13 v eliminato (il valore 13 assume un nuovo significato).

Il codice 24 e il codice 8

Un esempio chiarificatore può essere quello del codice 24, da utilizzarsi in luogo del precedente codice 12 nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge 190/2014.

In questo caso per l’operatore “distratto”, che nel 2022 continuerà a utilizzare il codice 12, sarà comunque difficile sbagliare, perché il codice 12 non può più essere utilizzato nel 2022 e di conseguenza le procedure informatiche ne bloccano l’utilizzo, richiedendo la selezione di un codice valido.

L’operatore “distratto” non sarebbe, invece, così fortunato qualora digitasse, ad esempio, il codice 8, che lo scorso anno andava utilizzato nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito e che quest’anno è stato sostituito dal codice 22. In questo caso l’errore non verrebbe intercettato dalle procedure, in quanto il codice 8 è stato riutilizzato e va indicato nella CU 2022 per dichiarare le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (per il 90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati.

Ebbene, evidentemente queste ricodifiche annuali possono nascondere delle insidie:

O per gli utenti che materialmente utilizzano le procedure, che devono ogni anno abituarsi a nuovi codici e devono evitare di continuare a utilizzare quelli precedenti, salvo incorrere in errori clamorosi;

O per i software gestionali che, nel caso di prestazioni inserite a sistema in anni precedenti con un determinato codice, la cui corresponsione avviene però anche in anni successivi con conseguente compilazione di modelli CU di annualità diverse, devono automaticamente impostare nel campo 6 di ciascuna CU il valore corretto in relazione a ciascuna specifica annualità.

I software con codifiche proprie

Quest’ultima situazione, tutt’altro che remota, comporta l’impossibilità di utilizzare nel tempo il medesimo valore con il quale era stata codificata originariamente la prestazione. Ne consegue che alcuni software gestionali preferiscono utilizzare codifiche proprie, che non variano mai nel tempo, per poter poi impostare il corretto valore in relazione all’anno di corresponsione, in fase di predisposizione della CU.

Altri software gestionali, invece, preferiscono rimanere sempre allineati all’ultima codifica attribuita dall’agenzia delle Entrate nella CU più recente, per cui all’inizio di ogni anno, con specifico aggiornamento, allineano i codici usati nell’anno precedente rispetto a quanto previsto dalle istruzioni dell’ultima CU disponibile.

Ciascuna delle due soluzioni ha sicuramente vantaggi e svantaggi ed è difficile immaginare che una possa essere migliore dell’altra.

In ogni caso, l’operatore dovrà sempre prestare la massima diligenza e conoscere bene il funzionamento del proprio software gestionale. Anche con il supporto della software house produttrice e della sua rete di assistenza.

Le locazioni brevi: i dati catastali

Sempre in relazione al quadro di lavoro autonomo della CU 2022, che la sezione «Locazioni brevi» è stata arricchita delle informazioni relative ai dati catastali dell’immobile locato, con l’inserimento dei punti da 14 a 18.

Le istruzioni precisano che è necessario fornire i dati catastali dell’immobile locato nei punti da 14 a 18. Tuttavia, con riferimento alla sola CU 2022, l’indicazione di tali dati è facoltativa (pagina 82 delle istruzioni). L’inserimento di tali informazioni si è reso necessario in base a quanto previsto al comma 595 della legge 178/2020, che stabilisce che il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.