Credito Iva trimestrale, test sul modello TR aggiornato
Dal 1° gennaio 2023 le percentuali di compensazione sono tornate al 7% per i bovini e al 7,3% per i suini
La legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge 197/2022) non ha confermato le percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini al 9,5%, riportando in vigore, dal 1° gennaio 2023, le percentuali di compensazione del 7% per i bovini e del 7,3% per i suini.
Per effetto di tale ritorno al passato, l’agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare i modelli Iva TR, necessari per la richiesta dei rimborsi Iva trimestrali, recependo le nuove percentuali di compensazione (si veda il precedente articolo «Iva, nel modello TR la compensazione al 7%»).
In particolare, il rigo TA5 del quadro Operazioni attive della versione rinnovata del modello è dedicato all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativa alle operazioni attive con aliquota del 7%. Il rigo successivo, rigo TA6, serve invece per dare indicazione delle operazioni attive con aliquota del 7,30% ed era già presente nel modello previgente poiché tale percentuale era già esistente per altre specie animali.
Allo stesso modo il quadro delle operazioni passive recepisce nel rigo TB5 l’aliquota del 7%, destinata alla indicazione dell’imponibile e dell’imposta per le operazioni passive con tale aliquota, mentre il successivo rigo TB è destinato alle operazioni passive con aliquota del 7,3% e – come per le operazioni attive – era già presente nel modello previgente.
Le percentuali di compensazione rappresentano un meccanismo di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riservato ai produttori agricoli. L’articolo 34 del Dpr 633/1972 dispone infatti che questi determinino l’imposta detraibile applicando alle cessioni di prodotti agricoli delle percentuali di compensazione stabilite con apposito decreto ministeriale. In altre parole, prendendo ad esempio il caso dei bovini, i produttori agricoli applicheranno l’iva del 10% sulle vendite e determineranno l’imposta detraibile applicando l’aliquota del 7%, versando la differenza del 3% e tenendo per sé il 7% di Iva incassata.
Tale regime è riservato ai produttori agricoli e cioè ai soggetti che esercitano le attività agricole disciplinate dal 2135 del Codice civile, nonché le attività della pesca, dell’allevamento di crostacei e di rane. Sono inoltre compresi tra i produttori agricoli gli organismi agricoli di intervento e le cooperative agricole che cedono i prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai propri soci.
Ordinariamente i produttori agricoli in regime speciale non sono soggetti che chiudono a credito di iva poiché non detraggono l’iva sugli acquisti ma applicano le percentuali di compensazione. Tuttavia, nel caso di produttori agricoli che effettuano cessioni intracomunitarie o esportazioni di prodotti agricoli, si genera un credito iva dato dalla detrazione dell’imposta teorica in applicazione delle percentuali di compensazione e alla contemporanea non applicazione dell’Iva sulle cessioni estere non imponibili.
Anche nel caso di produttori agricoli che applicano contemporaneamente il regime speciale sulla attività agricola e il regime ordinario sull’attività connessa si può generare un credito iva da richiedere a rimborso. È il caso, ad esempio dei produttori agricoli che svolgono anche attività agrituristica o attività di servizi conto terzi.
Il modello Iva TR dovrà essere compilato nel quadro TB per indicare le operazioni passive che generano Iva a credito, comprensiva dell’Iva derivante dall’applicazione delle percentuali di compensazione. Il quadro TA, destinato invece alle operazioni attive, dovrà riportare anche l’Iva relativa agli acquisti effettuati da produttori agricoli esonerati per i quali il committente/cessionario provvede all’emissione dell’autofattura.