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Povertà educativa, accesso ai fondi con la prova della richiesta di iscrizione al Runts

Le Faq dell’agenzia per la Coesione territoriale ammettono anche le cooperative sociali

Per accedere ai 30 milioni di euro stanziati per il contrasto della povertà educativa per gli enti del Terzo settore va dimostrato di aver presentato l’istanza di iscrizione nel Runts o di essere iscritti in un registro di settore nazionale o regionale. Con le ultime Faq aggiornate il 25 gennaio, l’agenzia della Coesione territoriale torna a fare il punto sulle modalità e i requisiti di accesso all’avviso pubblico che attribuisce contributi, per un importo fino a 250mila euro, per gli enti che presentano progetti per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno nell’ambito del Pnrr (avviso 29 dicembre 2021).

Diversi erano i temi da chiarire, tra cui quello dell’ambito soggettivo degli enti interessati dall’Avviso in parola. Ciò in quanto, dal tenore letterale, il provvedimento circoscrive l’accesso ai soli enti del Terzo settore (Ets) che applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Una formulazione che, come già chiarito su queste pagine (si veda l’articolo), creava non pochi dubbi in sede applicativa in ragione delle ultime novità legate alla riforma del Terzo settore. Seppure il nuovo Registro unico del Terzo settore (Runts) – in cui gli Ets trovano collocazione – è già operativo dallo scorso 24 novembre, nella stragrande maggioranza dei casi non si sono tuttavia ancora perfezionate le procedure di iscrizione nel Registro medesimo.

In questo quadro si pone il chiarimento dell’agenzia della Coesione territoriale. Tenuto conto del recente avvio del Runts, è confermato l’accesso all’avviso a tutti quegli enti che – sebbene non formalmente ivi iscritti – dimostrino di aver presentato l’istanza di iscrizione nel Runts o di essere iscritti in un registro di settore nazionale o regionale. Nella sostanza, a dire dell’Agenzia, possono presentare – entro la deadline del 1° marzo 2022 – l’istanza per l’ammissione al contributo:

• gli enti che abbiano avviato l’iter di iscrizione nel Registro del Terzo settore, a prescindere dal perfezionamento o meno della procedura;

• le Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) in quanto iscritte nei “precedenti” registri di settore (i.e. Anagrafe Onlus, registri nazionale e regionali Aps, registri regionali Odv).

Un’impostazione che sembrerebbe, peraltro, in linea con la disciplina del Codice del Terzo settore, ove queste ultime tre tipologie di enti - nella fase transitoria di operatività del Runts – assumono la qualifica di Ets e, come tali, già applicano le disposizioni del Cts (articolo 101 del Dlgs 117/2017).

Altro aspetto che viene confermato dalle Faq dell’Agenzia riguarda poi l’accesso delle cooperative sociali. Un chiarimento che tiene conto dell’espressa ricomprensione delle coop sociali tra gli Ets all’articolo 4, comma 1, del Cts. Del resto, difficilmente poteva ammettersi una risposta diversa giacché si tratta di una tipologia di enti dotata, allo stato attuale, sia della qualifica di Onlus di diritto che di impresa sociale.