Imposte

Agevolazioni, vigila l’intermediario

di Franco Fondi

La normativa sui Pir attribuisce un ruolo di particolare rilievo agli intermediari finanziari.

E ciò non solo perché presuppone che il Pir sia costituito attraverso l’apertura di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per il regime del risparmio amministrato, ma anche perché affida all’intermediario il ruolo di sostituto di imposta ai fini della verifica della sussistenza e permanenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni.

La recente circolare 3/E interviene sugli adempimenti a carico degli intermediari, sia in sede di apertura del Pir che nel corso della sua durata. In particolare, si prevede l’obbligo per l’intermediario di acquisire l’autodichiarazione da parte dell’investitore sul possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti, di tenere separata evidenza, ai fini fiscali, per ciascun anno delle somme e dei valori destinati al piano e degli investimenti qualificati effettuati, di restituire le ritenute alla fonte e imposte sostitutive eventualmente applicate in capo ai titolari del Pir (ma non dovute), effettuandone lo scomputo dal versamento di altre ritenute e imposte e di recuperare le imposte dovute in caso di uscita dal Pir, attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare per provvedere al versamento nei tempi richiesti.

Un aspetto che forse non è stato adeguatamente chiarito è però quello relativo ai rapporti tra intermediari diversi coinvolti nella gestione dei Pir. La circolare precisa che nel caso di Pir costituito esclusivamente da quote di Oicr Pir compliant collocate indirettamente, ad esempio tramite una banca, si ritiene che la Sgr, che ha istituito l’Oicr, possa (non debba) svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa Pir in considerazione del fatto che è un soggetto abilitato all’applicazione del regime del risparmio amministrato.

La fattispecie presa in considerazione sembra però essere solo quella di un Pir costituito con la sottoscrizione di un unico Oicr Pir compliant. Esiste però anche il caso del Pir cosiddetto «fai da te» o comunque costituito attraverso un intermediario diverso dalla Sgr che ha istituto l’Oicr; in sostanza nell’ambito del Pir potrebbero esserci quote di vari Oicr ovvero altri strumenti finanziari e ciò oltre al fatto che a certe condizioni è possibile sostituire gli strumenti finanziari in cui è investito il Pir nel corso dell’holding period.

In questo caso, è indispensabile che si attivi un coordinamento e uno scambio di informazioni tra i vari intermediari coinvolti, essendo peraltro ragionevole ritenere che a fare da sostituto di imposta sia solo quello presso cui è costituito lo stabile rapporto e che in qualche modo è quello più vicino al cliente.

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