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Nel reddito agrario la produzione di pane come attività «connessa»

Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi delle confederazioni agricole e dichiarato improcedibile il ricorso della Federazione panificatori che aveva chiesto di eliminare dall’elenco la produzione di pane

Il pane “torna” attività agricola connessa. Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata il 10 ottobre 2022, ha accolto la tesi delle confederazioni agricole e ha dichiarato improcedibile il ricorso al Tar della Federazione italiana panificatori che aveva chiesto di eliminare dall’elenco delle attività agricole connesse la produzione di pane.

Il quadro di riferimento

L’articolo 32 del Dpr 917/1986 dispone che siano tassate secondo il reddito agrario del terreno condotto le attività agricole di coltivazione, selvicoltura, allevamento (nei limiti in cui lo stesso è svolto in connessione con il fondo), nonché le attività agricole connesse, ricomprese nel decreto del ministero dell’Economia, di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dallo svolgimento dell’attività agricola principale.

Tale decreto delle attività connesse dovrebbe essere emanato con cadenza biennale da parte del ministero competente, sentito anche il parere del ministero dell’Agricoltura.

Il contenzioso sui decreti 2010 e 2011

Contro i decreti pubblicati nel 2010 e nel 2011 ha presentato ricorso Fippa (Federazione italiana panificatori panificatori-pasticceri e affini) adducendo il fatto che la produzione di pane non rappresenta una «prima trasformazione» di prodotti agricoli, come dovrebbe essere per poter essere inclusa nel decreto, bensì una seconda trasformazione; infatti, è prima necessario passare dal grano alla farina e solo successivamente dalla farina al pane. Nei motivi del proprio ricorso, la federazione, inoltre, sostiene che comprendere la panificazione tra le attività agricole connesse genera una disparità di trattamento tra i panificatori puri e i panificatori-agricoltori, poiché solo questi ultimi potrebbero godere del trattamento tributario riservato agli agricoltori, arrecando altresì un danno alla libera concorrenza. Il Tar, con sentenza 4916 del 28 aprile 2021 (a distanza di dieci anni dalla presentazione del ricorso), aveva recepito le motivazioni della federazione ritenendole fondate e, conseguentemente aveva annullato i decreti delle attività connesse del 2010 e del 2011 limitatamente alle righe relative «produzione di prodotti di panetteria freschi» e «produzione di pane».

Il 13 febbraio 2015, nel frattempo, il ministero competente aveva provveduto a emanare un nuovo decreto relativo all’«Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 16 marzo 2015, confermando ancora una volta che tra queste è compresa la produzione di pane.

La decisione del Consiglio di Stato

Contro la sentenza del Tar, hanno presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato, Coldiretti e Cia, eccependo sia errori di carattere procedurale da parte del Tribunale amministrativo (error in iudicando), sia errori materiali nello svolgimento logico della sentenza (error in procedendo).

In particolare, le parti nel proprio ricorso hanno rilevato come la normativa oggetto del ricorso originario sia stata superata dal successivo decreto del 2015 e pertanto il giudizio del Tar sia viziato per mancata declaratoria di inammissibilità per «impugnazione di normativa sopravvenuta». Oltre a tale elemento procedurale, le parti hanno anche eccepito errori relativi alla corretta individuazione della nozione di attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 32 ed errori relativi all’applicazione della normativa anticoncorrenziale.Il consiglio di Stato, nella propria sentenza, non prende in considerazione gli eventuali errori logici del Tar, ma accoglie il ricorso della parti ritendo improcedibile il ricorso originario e la conseguente sentenza poiché la normativa impugnata è stata superata dal successivo decreto del 2015, che non è stato oggetto di impugnativa. Per tale ragione, senza ulteriori, il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di Cia e Coldiretti, dichiara improcedibile il ricorso originario di Fippa e, pertanto, il pane continua ad essere prodotto agricolo connesso.