Imposte

Crediti d’imposta energia e gas, abrogato il tetto «de minimis»

Grazie a un emendamento al Dl Semplificazioni cade l’obbligo di rimanere entro i 200mila euro nel triennio. Il Sole 24 Ore aveva lanciato l’allarme sui vincoli del «de minimis» il 5 luglio

di Roberto Lenzi

I crediti d’imposta per la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas ed energia elettrica sono ora senza limiti prestabiliti e non saranno più sottoposti al regime «de minimis», quindi viene abolito l’obbligo di rimanere entro i 200mila euro nel triennio.

Ritornano in gioco le imprese che dovevano fare i conti con un plafond «de minimis» ridotto o azzerato a causa degli altri aiuti ottenuti nell’ambito dello stesso regime di aiuto. L’importante modifica avviene con l’abrogazione del comma 3-ter dell’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, contenuta nell’articolo 26 bis del Dl Semplificazioni.

Il decreto Aiuti aveva introdotto i crediti d’imposta su gas ed energia elettrica per le imprese più danneggiate dai rincari; in sede di conversione in legge, però, gli aiuti sotto forma di credito d'imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica sono stati sottoposti alla normativa «de minimis» riconducendoli all’interno dei 200 mila euro. «Il Sole 24 Ore» aveva sollevato il problema il 5 luglio.

Con l’introduzione delm coma 3-bis, in sede di conversione in legge, l’onere del calcolo del risparmio teorico spetta al fornitore.

La norma ha introdotto questa semplificazione se il venditore che rifornisce l’impresa beneficiaria è lo stesso dal primo trimestre dell'anno 2019. Sarà il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, a inviare al proprio cliente, se ne ha ricevuto la richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il secondo trimestre del 2022.

Con la modifica apportata, l’impresa può utilizzare direttamente il calcolo per fruire del credito. Senza l'abrogazione del tetto «de minimis», avrebbe invece dovuto verificare che l’aiuto rientrasse nella capienza dei 200mila euro.

Il calcolo del venditore avviene ai fini della fruizione del credito per le imprese non energivore con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle che usufruiscono del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale per imprese diverse da quelle a forte consumo di gas previste dall'articolo 4 del Dl 21/2022. L’accesso ai crediti d’imposta è fondato sul presupposto che i costi energetici unitari siano incrementati rispetto al 2019.

Il credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas è pari al 25% calcolato sulla spesa energetica del secondo trimestre 2022. Rimane al 25% per le imprese gasivore, per lo stesso periodo.

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il credito è pari al 15% della spesa per energia elettrica del secondo trimestre 2022.

La spesa agevolabile è quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per commercializzazione), a esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

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