Controlli e liti

Ici, cumulo giuridico per i mancati pagamenti relativi a più anni

Il principio espresso dalla Cassazione riguarda gli omessi versamenti riferiti allo stesso immobile

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Per l’omesso versamento per più anni dell’Ici riferita allo stesso immobile si applica il cumulo giuridico. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 11432. Una pronuncia che ha impatto anche nei casi in cui il contribuente non provveda al versamento di altri tributi – diversi dall’Ici – per più anni.

La sentenza aveva a oggetto più accertamenti Ici (anni 2010 e 2011), relativi a dei valori dichiarati in misura inferiore a quelli di legge. Al riguardo, la Cassazione compie un’approfondita esegesi in relazione all’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni (articolo 12 del Dlgs 472/1997) nell’ipotesi di omesso versamento del tributo. Vengono citati alcuni precedenti in cui era stato stabilito che la sanzione unica dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997 non può trovare applicazione per la violazione dell’omesso versamento dei tributi e altri (tra questi, Cassazione 21570/2016) – meno numerosi e meno recenti – in cui era stato affermato che in caso di omessi pagamenti si applica il cumulo.

Sorprendentemente, con la sentenza depositata l’8 aprile, la Corte stabilisce l’applicabilità del comma 5 dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997 nel caso di omesso versamento dell’Ici per più anni. La norma prevede l’irrogazione della sanzione unica in presenza di violazioni della «stessa indole» commesse in periodi d’imposta diversi. La Cassazione slega l’applicabilità del principio dai casi regolati dai precedenti commi dell’articolo 12. Tra questi, quello del comma 2, il quale fissa il criterio della progressione dell’illecito tributario, stabilendo che alla «sanzione unica» soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Si tratta delle violazioni che stanno a monte rispetto al versamento del tributo, le cui sanzioni (ritardato o omesso versamento) devono ritenersi escluse dalla suddetta previsione.

Si è sempre ritenuto che quando il comma 5 dell’articolo 12 disciplina l’applicazione della sanzione unica per più periodi in presenza di violazioni della «stessa indole» contemplasse soltanto le violazioni già ricomprese nei commi precedenti, quindi quelle che danno origine al concorso formale, a quello materiale e alla stessa progressione (comma 2 dell’articolo 12).

Di parere contrario risulta, quindi, la Cassazione con la sentenza dell’8 aprile, la quale amplia il concetto di violazione della stessa indole anche a ciò che non risulta disciplinato dai commi precedenti dell’articolo 12, come il mancato pagamento del tributo. Una conclusione non condivisibile, forse non troppo meditata, che farà comunque discutere.

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