Imposte

Niente esenzione Iva per l’intermediario che distribuisce le protesi dentarie

Con l’interpello 6/2023 le Entrate chiariscono che l’attività non si può assimilare a quella di odontotecnico che opera senza l’imposta. Confermata l’aliquota ridotta

L’intermediazione nella realizzazione e la cessione di protesi dentarie sono due diverse operazioni ai fini Iva soggette, peraltro, a differenti regimi.

L’agenzia delle Entrate, con una delle prime risposte ad interpello dell’anno in tema di Iva (la numero 6/2023 del 10 gennaio), interviene a chiarire come vanno interpretate le norme del decreto Iva in riferimento alla posizione di una società intermediaria che si frappone, in veste appunto di distributore, tra un laboratorio odontotecnico e uno studio dentistico.

Più nel dettaglio: la società in questione riceve l’ordine della protesi che trasmette al laboratorio odontotecnico; questi realizza la protesi su misura su commissione della società; società cede, a sua volta, la protesi allo studio dentistico.

I profili Iva dell’intera operazione differiscono in riferimento alle due diverse tipologie di rapporti.

Quanto alla prestazione di servizi che la società, nelle vesti di committente, acquista dal laboratorio, secondo le Entrate non ci sarebbero dubbi sull’applicabilità del regime di esenzione all’articolo 10, comma 1, n. 18), del decreto Iva. Tale norma, infatti, subordina, l’agevolazione all’esistenza di due requisiti, oggettivo e soggettivo, entrambi presenti per prassi e giurisprudenza consolidata nell’ipotesi in questione. Rientrano, infatti, tra le prestazioni rese nell’esercizio delle arti ausiliari delle professioni sanitarie quelle dell’odontotecnico (circolare n. 25/1979). Diversamente, le forniture di protesi dentarie effettuate da un soggetto, privo della qualifica di dentista o di odontotecnico (come nel caso della società intermediaria), non sono riconducibili all’ambito dell’esenzione per carenza del requisito soggettivo (Corte di giustizia, sentenza del 14 dicembre 2006, causa C-401/05).

Pertanto, in riferimento al secondo rapporto, ovvero alle cessioni delle protesi dentarie effettuate dalla società agli studi dentistici non è applicabile il regime dell’esenzione. In quest’ultimo caso, infatti, a mancare è proprio il requisito soggettivo che legittimerebbe l’esenzione, i.e. la qualifica di odontotecnico, che la società intermediaria non possiede. La cessione, soggetta ad Iva, beneficia comunque dell’aliquota agevolata del 4%, trattandosi di un bene («apparecchi di protesi dentaria») rientranti tra quelli menzionati al n. 30) della tabella A, parte II, allegata al decreto Iva.

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