Diritto

Crisi d’impresa, creditori con meno tutele per favorire la continuità

La riforma del Codice supera il principio della gerarchia assoluta delle prelazioni

Le risorse finanziarie ricavate dalla continuità aziendale possono essere distribuite con la regola della priorità relativa, prevedendo pagamenti anche non integrali ma almeno di ugual misura per le classi di pari rango e maggiori rispetto alle classi di creditori di rango inferiore. È l’innovativo principio introdotto nel diritto della crisi con il decreto legislativo di modifica del Dlgs 14/2019 che recepisce la direttiva Insolvency (2019/1023). Il Dlgs ha ricevuto i pareri parlamentari e, deve essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Le novità dovrebbero entrare in vigore il 15 luglio. no preminente rispetto al passato.

Il Dlgs, al fine di favorire la continuità aziendale, pone l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, attuale stella polare del diritto concorsuale, in una posizione meno preminente rispetto alla salvaguardia dell’impresa e chiude l’annoso dibattito sull’applicabilità della regola della Absolute priority rule o di quella della Relative priority rule .

L’Absolute priority rule, preferita dai giudici perché ritenuta più coerente con il sistema delle prelazioni e delle regole sulla responsabilità e garanzia patrimoniale, impone che tutte le risorse concordatarie interne appartenenti al patrimonio del debitore unitamente alle risorse generate dalla continuità debbano essere distribuite nel rigoroso rispetto della graduazione delle prelazioni.

Nessuna risorsa diversa da apporti neutri di terzi estranei (finanza esterna) può essere distribuita al creditore di rango successivo senza aver soddisfatto integralmente il creditore di rango più alto. Questo comporta però che, se il patrimonio del debitore è incapiente la crisi diventa irrisolvibile poiché non è possibile assicurare soddisfazione al ceto chirografario.

La Relative priority rule, invece, prevede che le risorse concordatarie – eccedenti il valore di liquidazione del patrimonio - possano essere distribuite non garantendo una soddisfazione integrale del creditore più tutelato purché gli sia garantito un trattamento non deteriore rispetto a quello dei creditori di rango successivo. Un’interpretazione molto meno rigida che rischiava di essere incoerente con il nostro ordinamento che non prevede un’espressa deroga alle norme sulla garanzia patrimoniale.

Le nuove regole

Le modifiche al Codice della crisi, sanciscono due principi da osservare nella ripartizione dell’attivo nei concordati in continuità:

il valore di liquidazione dell’impresa deve essere distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione (priorità assoluta);

per il valore derivante dalla prosecuzione dell’impresa è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi aventi stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di rango inferiore (priorità relativa).

La scelta di prevedere espressamente la regola della priorità relativa per la distribuzione del ricavato dalla continuità nasce da un importante cambio di passo con il quale, in recepimento delle istanze europee, viene maggiormente tutelata ed incentivata la salvaguardia della continuità aziendale.

Tipologie di risorse e utilizzo

Figlio del nuovo equilibrio tra interesse dei creditori e salvaguardia dell’impresa, il nuovo articolo 84 del Codice della crisi, individua tre tipopologie di risorse concordatarie cui applicare diverse regole nella distribuzione ai creditori.

La prima consiste nel valore di liquidazione dei beni e diritti che possono essere distribuiti assicurando il pagamento integrale dei creditori di rango superiore prima di soddisfare quelli di rango successivo, conservando così l’impostazione tradizionale (priorità assoluta).

La seconda attiene alle risorse derivanti dalla continuità di impresa, alle quali si applicano le nuove regole e il principio della priorità relativa.

La terza species riguarda la nuova finanza (ossia le risorse erogate da un terzo) e segue la regola figlia del recepimento della giurisprudenza di legittimità oramai unanime, dell’utilizzo senza il vincolo del divieto di inversione delle cause legittime di prelazione.

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