Come fare perImposte

Rivalutazione partecipazioni e terreni, perizia e imposta sostitutiva entro il 15 novembre

di Monica Greco

  • Quando Entro il 15 novembre 2021

  • Cosa scade Imposta sostitutiva per rivalutazione dei terreni/partecipazioni e perizia di stima

  • Per chi Persone fisiche e società semplici

  • Come adempiere Versamento della prima o unica rata per accedere alla rivalutazione 2021

1In sintesi

Entro il termine del 15 novembre 2021 i soggetti che vogliono rivalutare i terreni e le partecipazioni, per ridurre o azzerare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, dovranno versare l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato.

Il nuovo termine di versamento dell’imposta sostitutiva per accedere alla rivalutazione - riaperta per l’anno 2021 dalla legge di Bilancio 2021 - è stato stabilito dal comma 4-bis dell’articolo 14 del decreto Sostegni bis che, come noto, ha differito dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine degli adempimenti (versamento imposta sostitutiva e perizia di stima) connessi all’operazione di rivalutazione 2021.

Più dettagliatamente, per rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2021 occorre effettuare al 15 novembre 2021:
il versamento dell’unica o della 1° rata dell’imposta sostitutiva;
la redazione e il giuramento della relativa perizia.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva in esame attiene alla rivalutazione 2021 che prevede l’assoggettamento del valore rideterminato all’imposta sostitutiva dell’11%.

2La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

La legge Finanziaria del 2002 ha introdotto, come noto, la possibilità di rideterminare il loro costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

I termini dell’agevolazione sono stati riaperti annualmente e, da ultimo, i dispositivi più recenti che dispongo la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono:
la legge di Bilancio 2020, per quelli detenuti al 1° gennaio 2020;
il Dl 34/2020 per quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020;
la legge di Bilancio 2021 per quelli detenuti alla data del 1° gennaio 2021.

La legge 178/2020 all’articolo 1, commi 1122 e 1123, dunque, ha prorogato la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate (sia qualificate che non qualificate) e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti al 1° gennaio 2021, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che sul valore così rideterminato si paghi un’imposta sostitutiva.

Sono interessati alla disciplina della rivalutazione in commento:
le persone fisiche per operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività di impresa;
le società semplici ed enti ad esse equiparate ex articolo 5 del Tuir;
gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio dell'attività di impresa.

Grazie alla rivalutazione, come noto, il nuovo valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia.

Con riferimento all’imposta sostitutiva da pagare sul valore rideterminato e risultante dalla perizia di stima la Legge di bilancio 2021 è intervenuta modificando le aliquote dell’imposta sostitutiva e prevedendo un’unica aliquota all’11%.

Più in dettaglio, il comma 1123 ha disposto:
per le partecipazioni: di mantenere all'11% l’imposta per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1º gennaio 2021, la stessa è stata aumentata dal 10 all'11% per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate;
per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota è stata aumentata dal 10 all'11%.

La rivalutazione deve essere indicata nel modello UNICO e, precisamente, occorre indicare il valore rideterminato :
delle partecipazioni nell’apposita sezione del quadro RT;
dei terreni nell’apposita sezione del quadro RM.

L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2 mila euro. In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

Ricordiamo per completezza che l’agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 1/E/2021 in cui ha fornito importanti precisazioni, tra i vari chiarimenti in essa contenuti segnaliamo i seguenti:
nel caso sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Inoltre, in alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in precedenza;
l’Agenzia ha recepito l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui all’articolo 7 della legge 448/2001.

3La perizia e i soggetti abilitati

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuate al 15 novembre 2021, grazie al Sostegni bis che ha prorogato il precedente termine fissato al 30 giugno 2021.

Si ricorda che, i soggetti abilitati alla redazione delle perizie sono con riferimento:
ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati: gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
ai terreni edificabili e con destinazione agricola: gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Per le partecipazioni e per i terreni tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con riferimento all’asseverazione della perizia sono competenti:
le cancellerie dei tribunali;
gli uffici dei giudici di pace;
i notai.

4Il versamento dell’imposta sostitutiva

Per prima cosa, occorre precisare che la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni (qualificate o non qualificate) che per i terreni.

Più precisamente occorre effettuare il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata.

Il termine per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 15 novembre 2021, per effetto della proroga disposta dal decreto Sostegni-bis, inserita durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge del provvedimento. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato:
in unica soluzione, entro il termine del 15 novembre 2021 ovvero
rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data e, dunque, entro:
- il 15 novembre 2021;
- il 15 novembre 2022;
- il 15 novembre 2023.

Nel caso di pagamento rateizzato, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2021 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2022 e 15 novembre 2023).

Per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva occorre utilizzare il modello F24, indicando come riferimento l'anno 2021 e uno dei seguenti codici tributo:
codice “8055” per le partecipazioni;
codice “8056” per i terreni.

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine del 15 novembre 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Ricordiamo per completezza che coloro che hanno aderito alla rivalutazione prevista dal decreto Rilancio il prossimo 15 novembre 2021 scade il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

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