Imposte

Barriere architettoniche, il 75% può essere alternato al 110% e ai bonus minori

La circolare 23/E chiarisce che le diverse agevolazioni possono essere utilizzate senza soluzione di continuità

di Alessandro Borgoglio

La nuova misura agevolativa introdotta dalla legge di Bilancio 2022 a favore degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche sembra per ora essere passata un po’ sottotraccia, ma una interessante interpretazione emergente dalla recente circolare 23/E/2022 potrebbe stimolarne la diffusione e l’ utilizzo.

L’ articolo 119-ter del Dl 34/2020 riconosce ai contribuenti una detrazione dall’ imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’ eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Come funziona

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’ interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’ esterno, mentre, se si tratta di interventi su parti comuni condominiali, occorre considerare:

• 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari degli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

• 30mila a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari de gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’ accessibilità, l’ adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’ eliminazione delle barriere architettoniche.

Detrazione interoperabile

Uno degli aspetti forse più interessanti della nuova detrazione del 75% è la sua interoperabilità con il superbonus e con gli altri bonus minori. Come chiarito al paragrafo 3.5 della circolare 23/E/2022, infatti, in applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione del 75 per cento anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall’ articolo 16-bis del Tuir oppure del superbonus (in quanto intervento «trainato» effettuato congiuntamente a interventi «trainanti» di efficienza energetica o antisismici).

Le alternative

Così, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigenza del superbonus) congiuntamente a interventi «trainanti» di efficientamento energetico, è possibile - secondo la circolare 23/E/2022 - alternativamente:

• continuare a fruire del superbonus nel limite di spesa di 96mila euro, comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento «trainato»;

• fruire della detrazione del 75% delle spese sostenute e, comunque, nel limite di euro 50mila.

Plafond di spesa autonomo

Il plafond di spesa su cui calcolare la detrazione del 75% (articolo 119-ter del Dl 34/2020) è quindi autonomo rispetto a quello del superbonus e, pertanto, considerata l’ elevata aliquota di detrazione, può essere preferibile avvalersi di questa misura quando il massimale di spesa per il superbonus è in esaurimento o può servire per altri interventi.

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