Controlli e liti

Quadro RW, controlli ante-2009 ammessi su presunzioni semplici

La Ctr Toscana 146/4/2022 conferma che il raddoppio dei termini ha «natura procedurale», Ma servono elementi ulteriori rispetto alla presunzione legale

di Gabriele Ferlito

La presunzione di evasione prevista dall’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009, ha natura sostanziale e non procedurale, pertanto trova applicazione solo per le violazioni successive all’entrata in vigore della stessa, avvenuta il 1° luglio 2009. Ha invece natura procedurale il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con la conseguenza che il Fisco può provare l’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, anche con riferimento ad anni precedenti al 2009, senza fare ricorso alla presunzione legale, ma servendosi di presunzioni semplici. A tali fini, occorre però che l’accertamento sia fondato su elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli fondanti la presunzione legale. Sono i principi affermati dalla Ctr della Toscana con la sentenza n. 146/04/2022 (presidente e relatore Manzione).

La Guardia di finanza effettua una verifica nei confronti di un contribuente, al quale vengono imputate attività detenute a San Marino e non indicate in dichiarazione. L’agenzia delle Entrate, applicando l’articolo 12 del Dl 78/2009, emette un avviso di accertamento per l’anno 2005, recuperando a tassazione i maggiori redditi afferenti alle attività estere non indicate nel quadro RW.

Il contribuente presenta ricorso, lamentando che la presunzione di redditività di cui all’articolo 12, comma 2, ha natura sostanziale e pertanto non può avere applicazione retroattiva. La tesi del contribuente viene rigettata dalla Ctp che ritiene applicabile la presunzione anche per gli anni pregressi.

Il contribuente propone appello e l’Agenzia si costituisce in giudizio rilevando come la più recente giurisprudenza, pur avendo optato per la natura sostanziale della presunzione di redditività, non esclude che gli elementi a disposizione dell’amministrazione possano comunque essere utilizzati come presunzioni semplici che, nella specie, condurrebbero a ritenere comunque fondato l’accertamento.

La Ctr condivide il più recente orientamento della Suprema corte richiamato dall’Agenzia (tra cui le sentenze 9632/2019, 33893/2019 e, da ultimo, 8653/2022, si veda il Sole24Ore del 18 marzo). Con queste pronunce la Cassazione ha affermato la natura sostanziale (non retroattiva) della presunzione di redditività dell’articolo 12, comma 2, ma allo stesso tempo ha ribadito la natura procedurale (retroattiva) del raddoppio dei termini di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ammettendo l’accertamento delle annualità precedenti al 2009 sulla base di presunzioni semplici.

Tuttavia, per la Ctr occorre che in questi casi l’accertamento sia fondato su elementi ulteriori rispetto a quelli fondanti la presunzione legale relativa (ossia il possesso di redditi in un Paese black list e la mancata compilazione del quadro RW) «altrimenti si corre il rischio, esclusa l’applicazione di quest’ultima (presunzione) per gli episodi pregressi, di farla rientrare in gioco in modo del tutto surrettizio». E dato che nella fattispecie concreta non era emerso nessun ulteriore elemento, la Ctr ha concluso per l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

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