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Terzo settore, l’ammissione limitata al Registro possibile se giustificata da natura e oggetto dell’ente

Per Il Tar Veneto la natura pubblica dell’ammissione non impedisce che l’ingresso sia riservato a determinate categorie. Sì a partecipazioni pubbliche minoritarie

Con la sentenza 368 dello scorso 24 marzo, il Tar Veneto ha fornito importanti indicazioni sui requisiti minimi richiesti agli enti per l’iscrizione nel Registro del Terzo settore (Runts). Il caso riguardava l’impugnativa avverso un provvedimento di diniego di iscrizione nel Runts presentata da parte di un’associazione, per il tramite del notaio. Due, in particolare, le criticità sollevate a fondamento del rigetto dell’istanza.

- Violazione del carattere aperto in punto di ammissione nel presupposto che possono aderire all’ente solo specifiche tipologie di soggetti;

-Integrazione dell’ipotesi di esclusione del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), in ragione della componente pubblica degli associati.

Aspetti, questi, su cui è intervenuto il Tar fornendo interpretazioni rilevanti circa la portata applicativa delle disposizioni del Cts.

Democraticità e limitazioni in punto di ammissione degli associati

Sotto il primo profilo, il Tar ha disconosciuto la posizione dell’ufficio del Runts Veneto nella misura in cui ha negato l’iscrizione nel Runts ritenendo che l’associazione istante non possedesse il carattere aperto consentendo l’ammissione alle sole università e istituti di istruzione superiore che coordinino o partecipino a specifici programmi di master.

A fondamento della propria decisione, il giudice ribadisce che il carattere aperto delle associazioni deve intendersi quale attitudine ad ammettere nuovi membri senza restrizioni o vincoli ideologici, politici, religiosi o di qualsiasi altra natura. Ciò che conta, nella sostanza, è che l’ammissione non sia ostacolata da ipotesi discriminatorie che compromettano la struttura democratica e partecipativa degli enti. In questo senso, la circostanza che l’Ets, in ragione della propria connotazione altamente settoriale e delle attività svolte, individui specifici requisiti in punto di ammissione non può considerarsi violativo del precetto del Codice del Terzo settore.

Nozione di controllo e ruolo delle Pa associate

Con riguardo al secondo aspetto, relativo alla connotazione pubblicistica degli associati, i giudici hanno poi precisato la portata della nozione di controllo rilevante ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Cts. Vale a dire quella norma che esclude dal novero degli Ets, tra gli altri, le Pubbliche amministrazioni e gli enti sottoposti a direzione, coordinamento e controllo da parte di quest’ultimi. Va tuttavia considerato che la nozione di controllo, come già chiarito in altre occasioni anche dal Ministero del lavoro e politiche sociali, deve valutarsi in concreto sulla base di elementi suscettibili di indicare un’effettiva influenza sulla gestione dell’ente da parte del soggetto “escluso” (si veda la nota del ministero del Lavoro 2243 del 2020). Un’ipotesi, questa, che tuttavia non troverebbe applicazione nel caso di specie, posto che gli enti pubblici aderenti all’Associazione si trovano in una posizione di assoluta minoranza rispetto alla maggioranza degli associati, di provenienza straniera. Con la conseguenza che, nel caso concreto, non sarebbe dunque possibile per gli enti pubblici associati esercitare alcuna forma di controllo o direzione su di essa.