Imposte

Nuovo freno ai bonus edilizi: sconto da «spalmare» in ogni fattura frazionata

La nota 18 della circolare 19/E afferma che è «condizione di spettanza dell’agevolazione» che lo sconto (anche parziale) sia applicato per ogni documento di spesa relativo al medesimo intervento

di Silvio Rivetti

Il senso d’incertezza generato dai continui cambiamenti normativi in tema di superbonus e detrazioni edilizie non sempre trova sollievo nelle indicazioni della prassi erariale che, a volte, può involontariamente alimentare ulteriori dubbi e spingere i contribuenti a scelte operative opinabili.

Si pensi, ad esempio, al rifiuto improvvisamente opposto da numerosi cessionari all’acquisto di crediti derivanti da sconti in fattura, perché eseguiti in maniera non coerente alle indicazioni rilasciate dalla circolare 19/E del 27 maggio, la cui nota 18 di pagina 10 precisa (per la prima volta) che lo sconto dev’essere applicato in relazione a ciascuna fattura emessa per il medesimo intervento, anche in caso di sconto parziale; mentre la restante parte di corrispettivo va pagata mediante bonifico dedicato.

La problematica riguarda, evidentemente, i lavori diversi dal 110% (bonus facciate, recupero del patrimonio edilizio esistente, ecobonus ordinario): tutte situazioni ove è possibile che i fornitori abbiano emesso più fatture per lo stesso intervento: alcune delle quali incassate per l’intero corrispettivo (come quelle d’acconto, per ottenere liquidità); e altre recanti lo sconto in fattura, nella misura massima consentita dalla norma agevolativa.

Il testo di questa controversa nota impone, in realtà, un’attenta lettura e alcune riflessioni. Il chiarimento erariale, infatti, non riguarda i crediti cedibili, derivanti dalle opzioni di sconto effettuate in maniera difforme dalle indicazioni della nota stessa. Tali crediti non sono qualificati, dalla nota, come inesistenti o non spettanti anche agli occhi dei cessionari in buona fede, secondo la circolare 24/E/2020. In conseguenza di ciò, il rifiuto all’acquisito di tali crediti, solo perché derivanti da sconti concessi non su tutte le fatture dell’operazione – quantomeno per quelli realizzati prima del 27 maggio 2022, data di emanazione dei chiarimenti – non pare potersi giustificare come “operazione a rischio”, per riguardare crediti scorretti per motivi di frode o per errori di calcolo.

La nota dice, a ben vedere, tutt’altro: ovvero che la concessione dello sconto su tutte le fatture, emesse per la stessa operazione, è «condizione di spettanza dell’agevolazione». Tale conclusione, però, travalica la norma dell’articolo 121 Dl 34/2020, che disciplina lo sconto in fattura senza dettare una simile condizione.

Le detrazioni fiscali edilizie spettano, in realtà e a monte, alla sola condizione di avere sostenuto spese documentate e rimaste a carico, riguardanti i lavori agevolati (circolare 7/E/2021); mentre l’opzione di sconto in fattura resta solo una modalità “alternativa” di godimento di tali detrazioni, che opera a valle rispetto alla loro spettanza e che non è suscettibile di farle venire meno dal punto di vista sostanziale. Considerando poi che fruire di una detrazione fiscale non è un obbligo ma una facoltà del contribuente, da esercitarsi nel rispetto dei requisiti di legge, va sottolineato che lo stesso articolo 121 citato consente all’interessato un certo margine di manovra nel godimento di tale facoltà, potendo personalizzare il suo modo “alternativo” di fruizione concordando uno sconto “parziale” con il fornitore, o per stati di avanzamento lavori (come ribadito anche dalla più recente circolare 23/2022).

Alla luce di ciò, sembra allora potersi dire che il praticare lo sconto su alcune fatture, e non su tutte, potrebbe essere ricondotto alle legittime facoltà dello sconto parziale o del Sal, come delineate dalla legge; e comunque non pare circostanza idonea, di per sé, a far venir meno la spettanza sostanziale delle detrazioni fiscali in capo ai contribuenti, che le spese hanno pur sostenuto e i lavori eseguito.

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