Imposte

Le società sportive dilettantische si aprono al business

di Alessandro Martinelli

Anche le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività con fini di lucro. L’articolo 1 (commi 353-357) della legge di Bilancio 2018 affianca alle forme associative e societarie sino ad oggi opzionabili (associazioni con o senza personalità giuridica, società senza fini di lucro o cooperative), quella della società sportiva dilettantistica lucrativa (Ssdl), da costituirsi in una delle forme previste dal titolo V del libro quinto del Codice Civile.
Un cambio di rotta epocale che permetterà, a tutte le realtà sportive dilettantistiche che opteranno per la nuova forma societaria, di svolgere attività i cui proventi potranno essere distribuiti ai propri soci.
Per accedere alla nuova forma societaria (e, conseguentemente, poter beneficiare delle agevolazioni tributarie previste) dovrà essere rispettata una serie di requisiti previsti dal legislatore a pena di nullità. L’ente dovrà infatti prevedere:

• la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa» nella propria ragione sociale o denominazione;

• nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

• il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

• l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di una figura qualificata (direttore tecnico) che sia in possesso di un titolo di studi specifico (per esempio diploma Isef o laurea in scienze motorie).

Sotto il profilo tributario, a seguito dell’iscrizione al registro del Coni, sarà inoltre possibile beneficiare di una serie di agevolazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia dell’Iva.
Le società sportive dilettantistiche lucrative, infatti, fruiranno di una riduzione del 50% dell’Ires, entro il limite consentito dal regime europeo degli aiuti di Stato.
Inoltre, sui servizi resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sarà applicata l’aliquota ridotta del 10%.
Novità in arrivo anche in ambito giuslavoristico. I compensi corrisposti a co.co.co. di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute no porfit dal Coni costituiranno redditi diversi ex articolo 67 Tuir (con un tetto annuale di esenzione pari a 10 mila Euro per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti).
Diversamente, i compensi dei contratti co.co.co. con le neo-introdotte società lucrative costituiranno invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali rapporti di collaborazione è inoltre previsto l’obbligo di iscrizione – ai fini dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti – al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo presso l’Inps e una contribuzione agevolata nei primi cinque anni computata sul 50% del compenso percepito.

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