Imposte

Testate digitali, domande per il bonus dal 20 ottobre

Editoria: tax credit pari al 30% con un limite complessivo di 10 milioni di spesa

di Paolo Stella Monfredini

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che le domande di accesso per l’anno 2021 al credito di imposta per i servizi digitali potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

L’articolo 1, comma 610 della legge 178/2020 (la legge di Bilancio 2021) ha, infatti, prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali regolato dall’articolo 190 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani (ateco 58.13) e di periodici (58.14) iscritte al Roc (il Registro unico degli operatori di comunicazione), che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato e che non beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 198/2016 e al Dlgs 70/2017.

Ulteriori requisiti sono rappresentati dalla sede legale nello Spazio economico europeo ovvero dalla residenza fiscale in Italia, o perlomeno dalla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.

Il tax credit è pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’articolo 109 del Tuir e la loro effettuazione deve essere attestata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti in base all’articolo 2409-bis del Codice civile.

Il credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione (codice tributo 6919), è riconosciuto nel limite di 10 milioni per l’anno 2021 (stesso tetto di spesa è stato fissato anche per il 2022), previo invio dell’istanza telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria con le modalità previste dal Dpcm 4 agosto 2020.

Nel caso in cui i crediti d’imposta richiesti risultassero superiori alle risorse, si procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento Ue 1407/2013. Il bonus è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

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