Imposte

Animali congelati e insetti vivi: Iva variabile per gli alimenti di rettili e rapaci

Risposta 220: aliquota al 10% per gli animali congelati; mentre resta quella ordinaria per gli insetti vivi

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Iva differente per la cessione degli alimenti destinati a rettili e rapaci. Per gli animali congelati aliquota al 10%, mentre resta quella ordinaria per gli insetti vivi.

La risposta a interpello

A queste conclusioni giunge la risposta a interpello 220/2022 con cui l’agenzia delle Entrate chiarisce il diverso trattamento fiscale riservato a una azienda che si occupa del commercio elettronico di alimenti destinati al consumo animale.

La società, in particolare, ha chiesto chiarimenti in merito alla giusta aliquota Iva da applicare, da una parte per ratti, topi, pulcini e quaglie congelati, dall’altra per insetti vivi, quali grilli, locuste e tarme della farina. Secondo il contribuente, che riporta un parere dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), gli insetti vivi commercializzati devono avere l’Iva al 10% come per gli animali congelati, in quanto nella normativa si fa riferimento anche ad api e bachi da seta.

Iva al 10%

Secondo le Entrate, ai fini «dell’individuazione della corretta aliquota Iva» si «ricorda che aliquote ridotte possono essere applicate esclusivamente ai beni e servizi tassativamente elencati nella tabella A, parti II, II-bis e III allegata al decreto Iva (decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)». Pertanto, sulla base della classificazione fornita dall’Adm, si ritiene che alle cessioni di «animali morti congelati (topi, ratti, conigli, quaglie e pulcini) destinati all’alimentazione di rettili e rapaci» si renda applicabile l’aliquota Iva del 10%, in base al n. 19) della tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

Aliquota ordinaria

Per quanto concerne, invece, le cessioni di «insetti vivi (grilli, locuste, tarme della farina, blatte, ecc.) destinati all’alimentazione di rettili e rapaci» si osserva che il n. 7) della tabella A, parte III, prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% per le cessioni di «conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione». Ciò comporta che solo ad «altri animali vivi destinati all’alimentazione umana» e solo ed esclusivamente ad «api e bachi da seta» e non anche ad altre tipologie di insetti potrà essere applicata l’aliquota ridotta. Di conseguenza le cessioni di tali prodotti saranno assoggettate all’aliquota ordinaria.

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