Imposte

Imu imprese turistiche, credito del 50% ma con platea limitata

Il decreto 21/2022 indica gli immobili accatastati D2 cioè alberghi e pensioni

Per le imprese del comparto turismo nuovo credito d’imposta per ristorare parzialmente il pagamento della seconda rata di acconto Imu 2021, ma solo sugli immobili classificati catastalmente in D2 (alberghi e pensioni). Se ne arguisce che, pur essendo coinvolte nominalmente tutte le imprese del turismo, dal punto di vista oggettivo la limitazione è forte, come dettagliatamente spiegato nella relazione tecnica che individua fondi per 15,6 milioni di euro a cui si provvede con stanziamenti provenienti dal fondo unico nazionale turismo di parte corrente (articolo 1, comma 366. legge 234/2021).

In sintesi il comma 2, articolo 22 del decreto 21/2022, precisa che il contributo spetta alle imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (Imu) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva. Si ritiene che vi rientrino anche i villaggi turistici e i porti turistici con i dubbi già esplicitati legati alla categoria catastale di riferimento.

A livello tecnico, il beneficio viene concesso in base a due condizioni:

•i proprietari siano gestori delle attività esercitate nell’immobile;

•i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il comma 3 prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del Dl 21/2022 (anno 2022 per i soggetti con esercizio solare). L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e neppure rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l’applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final , ovvero il temporary framework legato all’emergenza epidemiologica.

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