Controlli e liti

Spazi ridotti per il ricorso contro l’estratto di ruolo

In linea con la Cassazione, la Ctr Lombardia 1024/16/2021 ribadisce l'improcedibilità se la notifica è valida

di Alessandro Borgoglio

L’estratto di ruolo non è impugnabile se il contribuente ha ricevuto ritualmente e tempestivamente la notifica dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento. Lo afferma la Ctr Lombardia con la sentenza 1024/16/2021 (presidente Targetti, relatore Ruta).

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dall’agente della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli elementi di un atto impositivo e non una pretesa erariale, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere). In quanto tale, non è impugnabile, sia perché si tratta di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili previsti dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, sia perché si tratta di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse, non avendo alcun senso la sua eliminazione a livello giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato.

Tuttavia, laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati, e cioè il ruolo e la cartella mai notificati, allora in tal caso evidentemente sussistono l’interesse ad agire e anche la possibilità di farlo, non essendo di impedimento l’elenco normativo degli atti impugnabili (tra le tante, Cassazione 27800/2018).

Il contribuente, quindi, può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (Cassazione 54/2019).

Qualora, invece, la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata, il contribuente non può impugnare l’estratto di ruolo, neppure per far valere l’eccezione di prescrizione e di decadenza delle pretese tributarie (Cassazione, 32810/2021).

Con questa pronuncia i giudici lombardi hanno esaminato il caso di un contribuente a cui erano stati ritualmente notificati sia gli avvisi di accertamento sia le cartelle di pagamento. Nonostante ciò, questi aveva impugnato soltanto il successivo estratto di ruolo. Da qui la decisione del collegio provinciale di dichiarare inammissibile il ricorso, a cui ha fatto seguito la conferma in appello, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità. Non rilevano, peraltro, le contestazioni del contribuente circa il disconoscimento della firma sulle ricevute di ritorno delle cartelle di pagamento, dal momento che non era stata presentata la necessaria querela di falso.

A dicembre scorso, con la conversione in legge 215/2021 del decreto fisco-lavoro (Dl 146/2021, articolo 3-bis) è stato aggiunto il nuovo comma 4-bis all’articolo 12 del Dpr 602/1973, per cui ora – per espressa previsione normativa – l’estratto di ruolo non è impugnabile, a eccezione del solo caso in cui, unitamente all’impugnazione della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, il debitore impugni anche il ruolo dimostrando che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

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