Adempimenti

Le plusvalenze finanziarie entrano nel quadro RT del modello Redditi

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Le plusvalenze conseguite a seguito di una cessione di partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio di impresa da parte di persone fisiche costituiscono redditi diversi (articolo 67 del Tuir) e devono essere dichiarate, a prescindere dalla possibilità di presentare il modello 730, nel quadro RT del modello Redditi Pf.

Ai fini della tassazione occorre ancora distinguere tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, in quanto le prime concorreranno solo parzialmente alla determinazione della base imponibile Irpef (secondo le percentuali previste dal Dm 26 maggio 2017), mentre le altre saranno tassate al 100% applicandovi un’imposta sostitutiva del 26%. In Redditi Pf, il quadro RT andrà compilato come indicato di seguito.
Sezione I: plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate assoggettate al 20% in quanto realizzate prima del 30 giugno 2014.
Sezione II: plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate assoggettate al 26% in quanto realizzate dopo il 1° luglio 2014.
Sezione III: partecipazioni qualificate.

Poiché il capital gain segue il principio di cassa, nel modello Redditi Pf 2018 si dichiareranno le cessioni il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, anche se relativo ad operazioni realizzate negli anni precedenti. Il momento di realizzo della cessione è fondamentale poiché individua le modalità di tassazione, si pensi ad esempio ad una partecipazione non qualificata ceduta prima del 30 giugno 2014, il cui corrispettivo (generando, si supponga, una plusvalenza di 50mila euro) è incassato per il 50% al momento della cessione, mentre la restante parte nel corso del 2017. La plusvalenza sarà tassata al 20%, in quanto era l’aliquota prevista al momento di realizzo, mentre, ai fini dichiarativi, andrà indicata proporzionalmente nell’anno di percezione del corrispettivo, pertanto la prima metà (25mila euro) doveva essere indicata nel modello Unico 2015, mentre l’ultimo incasso sarà dichiarato in Redditi 2018, ma comunque tassato al 20% (compilando la sezione I). Per individuare il momento di realizzo delle plusvalenze si può far riferimento alla circolare 165/E/1998 secondo cui «le stesse si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione».

La plusvalenza deve essere determinata secondo le disposizioni dell’articolo 68 del Tuir e, quindi, è data dalla differenza tra il corrispettivo e:
•il costo di acquisto, nella generalità dei casi;
•il valore definito o quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione, in caso di partecipazione ereditata;
•il costo assunto dal donante, nell’ipotesi di donazione.

Determinata la differenza è possibile dedurre, indicandole nella sezione V del quadro RT, anche le minusvalenze generate precedentemente dalla cessione di partecipazioni della stessa specie (ad esempio qualificate su qualificate). L’importo così individuato costituisce, per le non qualificate, la base imponibile per l’imposta sostitutiva, mentre per le altre, il valore su cui applicare le percentuali di imponibilità al Dm 26 maggio 2017 (40%, 49,72% e 58,14%).

La legge di Bilancio 2018 ha però modificato il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 prevedendo lo stesso trattamento fiscale sia per le qualificate che per le non qualificate (tassazione del 100% al 26%), cosicché la distinzione non rileverà neanche per la deduzione delle minusvalenze.

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