Adempimenti

Gestione separata Inps e Casse, ricongiunzione possibile

La Corte d’appello di Milano accoglie la richiesta di un consulente del lavoro

di Antonello Orlando

Una nuova sentenza di secondo grado ammette la possibilità di ricongiungere nelle casse professionali i contributi accantonati presso la gestione separata Inps. La sentenza 97/2022 della Corte d’appello di Milano ha dato ragione alla posizione di un consulente del lavoro che richiedeva il trasferimento, pur se oneroso, dei propri contributi in gestione separata nella cassa professionale dove risultava iscritto, vale a dire l’Enpacl.

Secondo Inps, la ricongiunzione dei contributi non può riguardare i contributi della gestione separata in quanto la legge 45/1990 non contempla apertamente la gestione separata all’interno del suo raggio d’azione, considerando anche che la ricongiunzione onerosa andrebbe esclusa se il trattamento pensionistico dell’interessato va calcolato esclusivamente con il solo metodo contributivo. Secondo l’istituto, in questi casi andrebbero utilizzati altri strumenti, quali la totalizzazione o il cumulo contributivo.

La Corte d’appello di Milano ha bocciato il ricorso di Inps, confermando la sentenza di primo grado e uniformandosi alla sentenza 26039/2019 della Corte di cassazione che, in un analogo caso, azionato da un dottore commercialista, aveva rintracciato un principio utile nella sentenza della Corte costituzionale 61/1999. Secondo tale orientamento la ricongiunzione è uno strumento di per sé alternativo alla totalizzazione e al cumulo contributivo, il cui utilizzo va consentito all’assicurato, anche per accedere alle forme di pensione interne alla cassa accentrante che non sono disponibili con la totalizzazione o con la pensione in cumulo.

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