Adempimenti

Precompilata, al via modifiche e invii: il rimborso nell’anno taglia la spesa detraibile

Va tassata la restituzione nell’anno successivo ma la spesa resta detraibile o deducibile

di Marcello Tarabusi

È partita la possibilità di accettare o modificare la dichiarazione precompilata. Nella prima fase, in cui si poteva solo visualizzare, sono stati 2,6 milioni gli accessi. A comunicarlo l’agenzia delle Entrate, che ha reso disponibile una guida sulla procura a persona di fiducia. Prima di trasmettere il 730 con il «fai-da-te» o tramite intermediario, occorre, tra l’altro, prestare attenzione ai rimborsi di spese detraibili o deducibili (si veda anche l’articolo «Precompilata, al via le modifiche e gli invii: nella prima fase 2,6 milioni di accessi»). E bisogna valutare bene se inserire nel quadro E del 730 le spese sostenute nel 2021, che nel 2022 saranno rimborsate. La regola generale è:

• se il rimborso di una spesa deducibile o detraibile avviene nello stesso anno in cui è stata sostenuta, si perde il bonus fiscale perché la spesa non è «rimasta a carico»;

• se il rimborso è solo parziale, resta detraibile o deducibile la differenza.

Se, invece, il rimborso arriva l’anno dopo, la spesa resta detraibile o deducibile, ma il rimborso verrà tassato nell’anno di incasso. Con un’eccezione: se il rimborso viene da un’assicurazione con premio indetraibile o, se pagato da terzi, tassato come fringe benefit, non ha rilievo fiscale e la spesa resta detraibile.

Ma riepiloghiamo i possibili casi.

1. Spesa del 2021 rimborsata interamente nell’anno 2021 (non derivante da polizze indetraibili): non va detratta (o dedotta). Se nella precompilata c’è la spesa, ma non il rimborso, bisognerà rettificare il dato eliminando la spesa.

2. Rimborso nel 2021 di una spesa detratta o dedotta in anni precedenti: il rimborso va nel rigo D7, colonna 4, con codice «3» se riguarda un onere dedotto, «4» se riferito a un onere detratto. Nella colonna 3 si indica l’anno in cui si era goduto il bonus. Il rimborso va indicato solo fino a concorrenza dell’importo dedotto o detratto.

3. Rimborso di spese sanitarie del 2020 rateizzate in quattro anni: si tassa al rigo D7 un quarto del rimborso. La rata di competenza 2021 va detratta nel rigo E6 solo per la parte che eccede il quarto del rimborso (lo stesso varrà negli altri anni di rateazione).

4 . Spesa sostenuta nel 2021, che ci si attende sarà rimborsata nel 2022: valutare caso per caso se convenga indicarla al quadro E. Se nel 730/2022 si detrae o deduce la spesa, l’anno prossimo il rimborso sarà tassato. La tassazione separata sconta l’aliquota media del biennio procedente, con aliquota minima 23%; la detrazione è generalmente 19%, con l’eccezione alcune erogazioni liberali (Onlus, partititi, volontariato) che vanno 26% al 35%, mentre per le spese indicate nelle sezioni II (oneri deducibili) e III (recupero edilizio e assimilate) del quadro E il risparmio è generalmente maggiore. Bisogna quindi confrontare il risparmio che si godrebbe quest’anno con la tassazione che si applicherà al rimborso, per decidere tra l’uovo oggi (bonus sui redditi 2021) e la gallina domani (rimborso esentasse nel 2022).

5. Contribuenti che hanno redditi tra i 120mila e i 240mila euro: dal 2020, le detrazioni (tranne le spese sanitarie) si riducono proporzionalmente al crescere del reddito, fino all’azzeramento per chi supera il massimo. Come tassare il rimborso nel 2021 per spese detratte nel 2020 solo in parte, per effetto di tale regressione? Le istruzioni al 730 tacciono, ma si ritiene che la soluzione più ragionevole sia di indicare al rigo D7 solo la quota di rimborso proporzionale a quella di onere detratto (nulla, se la detrazione era stata azzerata). Il principio è coerente con varie indicazioni della circolare 7/E/2021 per casi analoghi.

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