Finanza

Dalle start up innovative servizi per il turismo

Ancora pochi i beneficiari dei vantaggi offerti per le imprese del settore

I dati parlano chiaro: sono solo 70 le start up innovative del settore turismo a fronte delle 14mila esistenti. Il commercialista Giulio Benedetti, componente della commissione imposte indirette presso l’Ordine di Milano, è per questo che si è fatto promotore nei giorni scorsi di un convegno sul tema, con l’obiettivo di far veicolare la conoscenza del beneficio.

Le start-up innovative del turismo sono individuate dall’articolo 11-bis del Dl 83/2014, che adatta la definizione di start-up innovative alle imprese turistiche, considerando tali le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software «originali». «Ci sono quindi delle specificità – ci precisa Benedetti - rispetto alle start up innovative ordinarie tenute invece a sviluppare software ad «alto valore tecnologico». Forse l’ipotesi di dover sviluppare software complessi ha scoraggiato agenzie di viaggio e tour operator che invece dovrebbero considerare di sfruttare questa possibilità viste le differenti modalità di accesso». L’articolo 11-bis, comma 1, del Dl 83/2014 precisa che le start up innovative devono offrire servizi alle imprese turistiche che devono riguardare:

a)la formazione del titolare e del personale dipendente,

b)la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio, uffici turistici di informazione e accoglienza del turista e tour operator di autotrasporto;

c)l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma;

d)l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio.

Oltre a poter essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata, le start up innovative, se costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Lunga la lista dei vantaggi, aggiunge Benedetti, a partire dalla non assoggettabilità a fallimento per un periodo di 5 anni ed a diversi incentivi fiscali sia a favore di privati cittadini sia di aziende che investono nella start-up innovativa sotto forma di deduzioni e detrazioni: questa agevolazione è molto importante perchè di fatto potrebbe attirare capitale di investimento e consente alle start up di raccogliere fondi in via privilegiata.

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