Quadro RW omesso, come e quando scatta il raddoppio dei termini
Tempi di accertamento
Secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2 bis del decreto legge 78/2009, i termini di decadenza per l’accertamento e per la comminazione delle sanzioni, di cui agli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 20 del decreto legislativo 472/1997, sono raddoppiati in caso di mancata indicazione nel quadro RW di investimenti/attività detenuti in paradisi fiscali. Pertanto, facendo il citato articolo 12 del decreto legge 78/2009, espressamente, riferimento agli “investimenti” e alle “attività di natura finanziaria” detenuti in paradisi fiscali, si ritiene che il raddoppio dei termini operi solo per la mancata indicazione nel quadro RW di investimenti/attività detenuti in paradisi fiscali. In caso di ravvedimento operoso per l’omessa compilazione del quadro RW, si ricorda tuttavia che:
O la predetta violazione viene rimossa ripresentando la dichiarazione comprensiva del quadro RW e degli altri quadri reddituali interessati dall’evasione, ad esempio, in merito ai redditi di capitale esteri;
O se il contribuente intende ravvedersi sulla presunzione dell’articolo 12 del decreto legge 78/2009, occorre pagare, ai fini del quadro RW, le sanzioni del 6% ridotte, più le imposte parametrate non, ad esempio, agli interessi derivanti dagli investimenti detenuti, ma alla totalità dei medesimi.
Infine, al fine di assumere una corretta e opportuna decisione in merito al ravvedimento, occorre precisare che, con riferimento alle annualità 2014 e 2015:
O il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica di cui agli articoli 36 bis del Dpr 600/1973 e/o 54 bis del Dpr 633/1972 è scaduto, rispettivamente, il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019;
O il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale di cui all’articolo 36 ter del Dpr 600/1973 è scaduto per l'annualità 2014 il 31 dicembre 2019, mentre per l’annualità 2015 scadrà il 31 dicembre 2022 a seguito della proroga prevista per il Covid dal decreto legge 129/2020;
O il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è scaduto, rispettivamente, il 31 dicembre 2019 e il 28 febbraio 2022 a seguito della proroga prevista per il Covid dal decreto legge 34/2020;
O in caso di violazioni penali e di operatività del raddoppio dei termini, però, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento scadrà rispettivamente il 26 marzo 2023 e il 26 marzo 2024.
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