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Quadro RW omesso, come e quando scatta il raddoppio dei termini

Tempi di accertamento

di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente ha omesso di presentare il quadro RW per la detenzione di un portafoglio titoli negli anni 2014 e 2015. Per le stesse annualità, nel suo cassetto fiscale sono state trovare due lettere di compliance per non aver dichiarato redditi da quadro RH, ricevute nel 2018 e 2019. Dal momento che ha deciso di regolarizzare la sua posizione estera presentando le dichiarazioni integrative, ci si domanda se sia opportuno integrare anche con i redditi del quadro RH presenti nella lettera di compliance, oppure lasciar perdere questa parte perché ormai le annualità 2014 e 2015 sono prescritte. Il raddoppio dei termini per l’accertamento del quadro RW può estendersi anche alle imposte sui redditi, oppure seguono sempre due strade distinte?
U.A. – Milano

Secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2 bis del decreto legge 78/2009, i termini di decadenza per l’accertamento e per la comminazione delle sanzioni, di cui agli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 20 del decreto legislativo 472/1997, sono raddoppiati in caso di mancata indicazione nel quadro RW di investimenti/attività detenuti in paradisi fiscali. Pertanto, facendo il citato articolo 12 del decreto legge 78/2009, espressamente, riferimento agli “investimenti” e alle “attività di natura finanziaria” detenuti in paradisi fiscali, si ritiene che il raddoppio dei termini operi solo per la mancata indicazione nel quadro RW di investimenti/attività detenuti in paradisi fiscali. In caso di ravvedimento operoso per l’omessa compilazione del quadro RW, si ricorda tuttavia che:
O la predetta violazione viene rimossa ripresentando la dichiarazione comprensiva del quadro RW e degli altri quadri reddituali interessati dall’evasione, ad esempio, in merito ai redditi di capitale esteri;
O se il contribuente intende ravvedersi sulla presunzione dell’articolo 12 del decreto legge 78/2009, occorre pagare, ai fini del quadro RW, le sanzioni del 6% ridotte, più le imposte parametrate non, ad esempio, agli interessi derivanti dagli investimenti detenuti, ma alla totalità dei medesimi.
Infine, al fine di assumere una corretta e opportuna decisione in merito al ravvedimento, occorre precisare che, con riferimento alle annualità 2014 e 2015:
O il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica di cui agli articoli 36 bis del Dpr 600/1973 e/o 54 bis del Dpr 633/1972 è scaduto, rispettivamente, il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019;
O il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale di cui all’articolo 36 ter del Dpr 600/1973 è scaduto per l'annualità 2014 il 31 dicembre 2019, mentre per l’annualità 2015 scadrà il 31 dicembre 2022 a seguito della proroga prevista per il Covid dal decreto legge 129/2020;
O il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è scaduto, rispettivamente, il 31 dicembre 2019 e il 28 febbraio 2022 a seguito della proroga prevista per il Covid dal decreto legge 34/2020;
O in caso di violazioni penali e di operatività del raddoppio dei termini, però, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento scadrà rispettivamente il 26 marzo 2023 e il 26 marzo 2024.

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