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Sismabonus, il credito ceduto va nel quadro RU di Redditi

La cessione del credito è subordinata alla corretta ricezione da parte dell’agenzia delle Entrate della relativa comunicazione a partire dal giorno 10 del mese successivo

di Stefano Mazzocchi

La domanda

Una società di costruzioni ha ceduto a una banca un credito da sismabonus del valore di 100 al prezzo di 80. Quali adempimenti e quali quadri della dichiarazione modello Redditi società di capitali vanno compilati (ad esempio, quadro RS o altri)? Può darsi che non vada compilato nulla, non utilizzando direttamente la detrazione?
G. C. – Sondrio

Con il provvedimento direttoriale 2022/35873, paragrafo 6.1, l’agenzia delle Entrate ha chiarito - in attuazione dell’articolo 121, decreto legge 34/2020 – che, in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di esercizio dell’opzione all’agenzia delle Entrate («Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica»), i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a) (contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Ne deriva che nel caso in esame, la cessione del credito è subordinata alla corretta ricezione da parte dell’agenzia delle Entrate della relativa comunicazione a partire dal giorno 10 del mese successivo, e quindi tale comunicazione costituisce un adempimento necessario ai fini della fruizione del beneficio. Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, dovrà essere utilizzato il quadro RU, sezione VI-B, crediti d’imposta trasferiti.

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