Imposte

Il gruppo Iva neutralizza l’indetraibilità

di Benedetto Santacroce

Settori bancari e assicurativi e, più in generale, holding finanziarie e di partecipazione alla prova dell’attuazione delle nuove regole sul gruppo Iva, che consentono dal 2019 di ridurre notevolmente il carico della specifica imposta determinato dall’applicazione dei principi dell’indetraibilità e collegato alle operazioni esenti.

Il giorno dopo la pubblicazione del decreto del ministero dell’Economia, che ha fissato le regole di dettaglio che rendono finalmente efficaci le disposizioni del titolo V bis del Dpr 633/72 (denominato gruppo Iva), è necessario che tutte le imprese che operano in settori caratterizzati da operazioni esenti Iva si interroghino, in primo luogo, sulle problematiche gestionali che comporta l’adozione del gruppo Iva, ma anche sulla tempistica di attuazione delle nuove regole, che inevitabilmente metteranno definitivamente fuori gioco le attuali regole del consorzio Iva che, come si ricorda, per i settori bancari e assicurativi sono state chiaramente definite illegittime dalla Corte di giustizia (cause C-326/15, Dnb Banka; C-605/15, Aviva; C-616/15 Commissione europea/Germania del 21 settembre 2017).

A questo si aggiunga che l’ultima riforma del settore bancario del 2017 ha determinato la nascita di gruppi che, ai fini della disciplina Iva, non sono considerati tali perché non rispondono esattamente ai profili soggettivi richiesti dalla normativa unionale (articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce), trasposta nel citato titolo V del Dpr 633/72 (si pensi a tutta la riforma del credito cooperativo).

Tutto questo fa comprendere come l’emanazione del decreto ministeriale, di per sé semplice atto dovuto per l’attuazione di una norma, scateni delle conseguenze operative di non poco conto.

Volendo andare per ordine, si tenga presente che il gruppo Iva nasce proprio per consentire alle imprese strutturate che operano all’interno di settori particolarmente esposti agli effetti dei meccanismi dell’Iva indetraibile (si pensi non solo ai settori assicurativi e finanziari, ma anche al settore sanitario) di ridurre il carico finanziario ed economico di questa indetraibilità.

In effetti, in questi settori a fronte di un’erogazione di un servizio esente da Iva, corrisponde l’acquisizione di servizi e di beni gravati da Iva che per l’acquirente/committente risulta indetraibile. Con la specifica normativa questi gruppi possono evitare questo aggravio, acquisendo direttamente i servizi senza Iva da società appartenenti al gruppo stesso. In pratica il gruppo diviene, ai fini Iva, un unico soggetto e pertanto tutte le transazioni interne risultano senza imposta. Al contrario, tutte le operazioni realizzate verso soggetti terzi restano assoggettate secondo le normali regole Iva.

Analoga situazione, fino ad oggi, almeno per i gruppi bancari e assicurativi veniva garantita (a dire il vero con effetti minori) dalle regole previste dall’articolo 10 comma 2 del Dpr 633/72 (consorzi Iva). L’applicazione proprio di queste regole, però, è stata interpretativamente limitata sul piano operativo dalle Corti di giustizia, mettendo di fatto, in molte situazioni, fuori gioco per molti consorzi la loro effettiva applicabilità.

Quindi, proprio per questa situazione, i consorzi Iva dal 2019 sono costretti ad adeguarsi alla nuova normativa per non vedersi eccessivamente penalizzati. Ecco che, allora, la necessità di adeguamento comporta un’immediata valutazione degli aspetti gestionali. Il decreto, in particolare impone di:

analizzare il perimetro soggettivo e l’ammissibilità del gruppo alle nuove regole;

verificare la posizione Iva dei singoli partecipanti, ai fini di definire i diritti e i doveri che passano dal partecipante al gruppo (si pensi a tutti i problemi di rettifica Iva che si determinano in base all’articolo 19 bis);

ristrutturare i funzionamenti amministrativi, contabili e contrattuali nei rapporti infragruppo o con i terzi;

predisporre apposite comunicazioni con cui specificare con i terzi la posizione Iva del gruppo (unica partita Iva) e il ruolo del singolo contraente (codice fiscale dell’acquirente/committente).

Tutto questo entro il 15 novembre, data ultima in prima applicazione per l’esercizio dell’opzione con operatività piena dal 1° gennaio 2019.

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