Imposte

Tax credit turismo ai tempi supplementari per le società neocostituite

Con due faq l’Agenzia riammette al credito di imposta per locazioni turistiche e Imu le società frutto di operazioni straordinarie, a patto che abbiano presentato autodichiarazione nei tempi

di Valeria Uva

Piccolo ripescaggio per alcune domande di bonus locazioni e Imu nel turismo, anche a tempo appena scaduto per le autodichiarazioni. Con due faq pubblicate nel giorno della scadenza sul sito delle Entrate, anche a seguito di charimenti richiesti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (informativa 28/2023) , l’Agenzia ha riaperto alla possibilità di inviare le autodichiarazioni per le società neocostituite dopo operazioni straordinarie interessate al credito di imposta per le locazioni turistiche. In particolare la Faq n. 1 riferita al credito per le locazioni turistiche spettante a società coinvolte in operazioni straordinarie precisa che il credito d'imposta «spetta al soggetto avente causa che sorge a seguito dell’operazione straordinaria che comporti la “confluenza” della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite». Quindi se la nuova società ha comunque mandato per tempo (entro il 28 febbraio) l’autodichiarazione e si è vista negare l’agevolazione, può «inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’autodichiarazione tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, compilando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 253466 del 30 giugno 2022».

La stessa procedura va seguita anche per altri due casi particolari di diniego, sempre in presenza dei requisti necessari e di una autodichiarazione trasmessa in tempo utile. Si tratta di:

- incongruenza tra i dati dei canoni di locazione inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria (es. adeguamento del canone all’indice Istat, mancata conoscenza da parte dell’Agenzia di variazioni del canone relativi agli anni successivi al primo);

- imprese aderenti al regime forfettario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche Iva, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria.

Il credito Imu

Il ripescaggio - con la stessa procedura - vale anche per il credito di imposta Imu, come spiega la Faq n. 2, sempre per le imprese neocostituite a seguito di operazione straordinaria.

Anche qui altri casi particolari, riammessi oltre la scadenza sono :

- imprese aderenti al regime forfettario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche Iva con calo di fatturato non desumibile dall’Anagrafe tributaria;

- possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria;

- versamento seconda rata Imu 2021 dopo la scadenza, utilizzando il ravvedimento

- incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria.

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