Imposte

Regime Ioss utilizzabile anche dai forfettari

Risposta n. 74 e n. 77 delle Entrate: nel dropshipping l’Iva va pagata su quanto pagato all’intermediario

Regime Ioss applicabile anche alle piattaforme operanti attraverso «dropshipping»; l’Iva va applicata sul corrispettivo pagato al «dropshipper» (la piattaforma intermediaria) dal cliente finale; nella dichiarazione Iva Ioss vanno riportate anche le vendite a distanza verso clienti finali nazionali; anche i soggetti in regime forfettario possono dichiarare ed assolvere l’imposta ricorrendo al sistema Ioss.

La raffica dei documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nel primo mese del 2023 non mira ad arrestarsi e, con due risposte ad interpello (la n. 74 e la n. 77), questa volta oggetto di discussione è il regime speciale Ioss.

I chiarimenti sono, anzitutto, sul ruolo della piattaforma che opera in regime di dropshipping, ovvero vendendo online merce che non detiene nei suoi magazzini ma che, usualmente, importa da Paesi terzi.

Ai fini Iva, in seguito alla riforma sull’e-commerce, la piattaforma acquista il ruolo di fornitore presunto, se facilita – appunto tramite un’interfaccia elettronica – le vendite a distanza di beni importati con spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Di conseguenza è tenuto all’assolvimento dell’Iva, che potrà effettuare tramite il portale Ioss. Ebbene, tale regime vale anche per le piattaforme che operano tramite dropshipping.

L’Agenzia precisa, poi, che l’importo da prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta, è il corrispettivo pagato dall’acquirente finale, ovvero il cosiddetto «valore intrinseco all’importazione». Al riguardo, infatti, sono richiamate le Note esplicative della Commissione, secondo cui «il valore intrinseco all’importazione è il prezzo netto pagato dall’acquirente al momento della cessione».

Ciò implicherebbe, a nostro dire ed a contrario, che i servizi di intermediazione resi dalla piattaforma (pubblicità, spedizione ecc.), quali costi collegati che non riflettono il valore della merce in sé, siano da considerarsi esclusi dal valore intrinseco se sono indicati separatamente in fattura o, eventualmente, sono soggetti a un meccanismo di rendicontazione del fornitore che permetta di tenerli separati.

In tema di regime Ioss, l’Agenzia chiarisce anche che, come aveva già detto per il Moss, possono aderire al regime anche soggetti che ricorrono al regime forfettario. Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione Iva Ioss, infine, le operazioni di vendita a distanza di beni importati con destinazione l’Italia vanno distintamente indicate, suddivise per aliquota di riferimento.

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