Professione

Contributi alle Casse, continuano i ritocchi

Il quadro di dichiarazioni e versamenti: aumenti per medici, odontoiatri, giornalisti e veterinari

di Luca De Stefani e Elisa Olivi

Per le Casse professionali, nel 2020, non sono stati sospesi gli aumenti dei contributi soggettivi già programmati, nonostante la crisi emergenziale del Covid-19. Rispetto al 2019, infatti, il contributo calcolato sul reddito professionale netto del 2020 è aumentato per i medici, gli odontoiatri, i giornalisti e i veterinari. Il contributo integrativo, invece, è aumentato nel 2020 solo per i giornalisti.

L’ALLEGATO: La bussola per le dichiarazioni e i versamenti

Medici e odontoiatri

Per i medici e odontoiatri, il contributo sulla quota B del reddito professionale netto fino a 103.055 euro è aumentato dal 2020 dal 18,5% al 19,5 per cento. Nel 2019, c’era già stato un ulteriore aumento dal 17,5% al 18,5 per cento.

Giornalisti

Dal primo gennaio 2020, il contributo integrativo è elevato dal 2% al 4%, mentre il contributo soggettivo è elevato al 12% fino ad un reddito di 24.000 euro e al 14% per le quote di reddito eccedenti.

Veterinari

Per i veterinari, è previsto che dal 2010 il contributo soggettivo (pari al 15,5% per il 2020) aumenti di 0,5% ogni anno, fino all’aliquota massima del 22% del 2033.

Periti industriali

Nel 2020 il contributo soggettivo dei periti industriali non ha subito ulteriori aumenti, rispetto alla percentuale del 18% prevista per il 2019. In quest’ultimo anno, infatti, si è conclusa la fase di aumenti che ha portato il contributo soggettivo del 10% del 2011 al 18% del 2019.

Avvocati

Dal 1° gennaio 2021, il contributo soggettivo sul reddito professionale percepito dagli avvocati è aumentato dal 14,5% al 15% (nel 2017 era aumentato dal 14% al 14,5% e nel 2013 era passato dal 13% al 14%). Pertanto, nella dichiarazione relativa al 2020 da presentare quest’anno (entro il 30 settembre) il contributo da calcolare è pari al 14,5% del reddito. Dal 2021, gli iscritti alla Cassa Forense possono pagare tramite il modello F24 alcune tipologie di contributi (anche in compensazione con altri crediti vantati verso lo Stato), in alternativa al consueto bollettino Mav o al pagamento tramite Forensecard. In una prima fase, questa possibilità è attiva solo per i contributi minimi obbligatori 2021 e per le 2 rate in autoliquidazione Mod. 5/2021 con scadenza 31 luglio e 31 dicembre 2021, mentre successivamente sarà introdotta anche per altre tipologie di contributi dovuti alla Cassa (obbligatori e/o facoltativi).

Geometri

Anche per la dichiarazione previdenziale relativa al 2020, come quella dello scorso anno, la Cassa dei geometri è tornata a gestire direttamente la comunicazione annuale del reddito professionale, tramite l’area riservata del sito web della Cassa. Dallo scorso anno, poi, è possibile versare una quota aggiuntiva di contributo soggettivo, variabile dall’1% al 10% del reddito dichiarato ai fini Irpef (fino al limite reddituale pari nel 2021 a 156.800 euro).

Agrotecnici

Per gli agrotecnici, il contributo integrativo aumenterà dal 2% al 4% a partire dal primo gennaio 2022.

Pubbliche Amministrazioni

Per i geometri, quando il committente è una Pubblica amministrazione, solo dal primo gennaio 2021, l’aliquota del contributo integrativo da applicare in fattura è del 5% (aliquota ordinaria).

L’applicazione dell’aliquota ordinaria per i committenti Pubblica amministrazione è stata applicata dai biologi, a partire dal primo luglio 2019 (contributo integrativo aumentato dal 2% al 4%). L’aumento dal 2% al 5% dell’integrativo dei periti industriali verso la PA, invece, è stato applicato agli incassi ricevuti dal 25 febbraio 2019. Infine, per gli infermieri, gli assistenti sanitari e gli infermieri pediatrici, che esercitano l’attività in forma libero professionale, con committente la PA, l’aumento dal 2% al 4% è partito dal 16 maggio 2019.

Tutti questi adeguamenti all’aliquota ordinaria integrativa sono la conseguenza della corretta interpretazione della legge n. 133 del 2011, chiarita dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 luglio 2018, n. 4062/2018, la quale ha eliminato la disparità di trattamento del contributo integrativo professionale tra il settore pubblico e quello privato.

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