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Materie prime e semilavorati per l’edilizia: si applica sempre l’Iva al 22%

L’aliquota ridotta del 10% o del 4% vale solo per i beni finiti, come i rubinetti, e non per i semilavorati come piastrelle e pavimentazioni

Marco Zandonà

La domanda

La nostra ditta produce pavimenti e rivende piastrelle, ceramiche e parquet, sanitari, rubinetti ed arredo bagno in genere. Come rivenditori possiamo applicare l’Iva al 10% all’impresa che svolge i lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per il committente finale, con sua autodichiarazione? Valgono ugualmente per l’applicazione dell’Iva ridotta, sia la manutenzione straordinaria che la ristrutturazione? Nel caso di un’impresa che costruisce abitazioni nuove, l’aliquota scende ulteriormente al 4%?
S. S. - Cagliari

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta nell’edilizia, l’acquisto di piastrelle e pavimentazione da parte di un’impresa edile nell’ultima fase di commercializzazione, cioè quando, tali materiali sono acquistati dal soggetto (impresa nel caso di specie) che li utilizza per la costruzione, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio è sempre soggetta all’aliquota Iva ordinaria del 22% in quanto si tratta di materie prime e semilavorati per l’edilizia (circolare 14/81).

Viceversa, l’acquisto dei beni finiti (ad esempio, sanitari e rubinetti del caso di specie ma non anche oggetti di arredo, sempre soggetti all’Iva al 22% ) forniti nell’ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera c-d, Dpr 380/2001) è soggetto all’aliquota Iva del 10% anche se sono acquistati direttamente dal committente e non solo se acquistato dall’impresa appaltatrice esecutrice dell’intervento di recupero (n. 127 terdecies, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72).

Sempre all’aliquota del 10% è soggetta la mera fornitura della manodopera (appalto o prestazione d’opera) per interventi di restauro e ristrutturazione edilizia (n, 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72, articolo 7 comma 1, lettera b della legge 488/99). In particolare, sanitari e rubinetterie rientrano nella categoria dei "beni finiti" in quanto mantengono una propria individualità e autonomia funzionale, e sono sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto (risposta n. 71 del 21 febbraio 2020).

In ogni caso carattere distintivo del bene finito è l’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione. In caso contrario (esempio cessione da impresa ad altra impresa) si rende applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Per gli interventi di recupero minori, cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria (Dm 29/12/1999, circolare 71/E e 98/E del 2000) l’acquisto di sanitari e rubinetterie è soggetto all’aliquota Iva del 10% con la regola dei beni significativi che limita l’aliquota del 10% solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (Cm 71/E/2000, mentre la parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%, (Dm 29/12/1999, circolare 71/E e 98/E del 2000). In tal caso, in sostanza, l’acquisto di tali beni è soggetto all’aliquota del 10% solo se effettuato per essere utilizzato direttamente in tali interventi e il venditore fornisce, come risulta in fattura, anche la manodopera per l’installazione. In caso contrario anche per l’acquisto di tali beni si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Per quanto riguarda la costruzione di nuove costruzioni di abitazioni, il numero 24 della tabella A, Parte II del Dpr 633/72, prevede l’applicazione dell’Iva al 4% per l’acquisto/ cessione di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati a prevalente destinazione residenziale di cui all’ articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni (abitazioni, con esclusione di quelle di lusso accatastate in A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8, abitazioni in ville, e A/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

In sostanza, l’acquisto di beni finiti da parte di una impresa di costruzioni (soggetto Iva ) che ha per oggetto esclusivo o principale dell’attività la costruzione di fabbricati per la successiva vendita è sempre soggetto all’applicazione dell’Iva al 4%.

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