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Fotovoltaico, per le aziende agricole con i requisiti tassazione del reddito a forfait

I requisiti di connessione vanno verificati per ogni singolo impianto e non esiste un limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia da fotovoltaico, cessa di essere attività connessa

I requisiti di connessione vanno verificati per ogni singolo impianto e non esiste un limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale.

Con la risposta a interpello 319/2022 (si veda il precedente articolo «Nelle aziende agricole non ci sono limiti all’energia da fotovoltaico»), l’agenzia delle Entrate ha analizzato il tema della fiscalità degli impianti fotovoltaici delle imprese agricole fornendo interessanti chiarimenti.

Il dubbio dell’impresa agricola istante, già proprietaria di un impianto fotovoltaico posizionato a terra e di potenza pari a 999 kilowatt, riguardava la possibilità di implementare un secondo impianto fotovoltaico, di potenza pari a circa 1 megawatt, mantenendo la tassazione agricola di cui al comma 423 della legge 266/2005.

Tale norma definisce specifici limiti di produzione entro i quali l’attività si considera produttiva di reddito agrario e prevede, per la parte che eccede questi limiti, la determinazione del reddito in misura forfetaria.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, la produzione e la cessione di energia si considera produttiva di reddito agrario sino a 260mila kWh/anno; per la produzione di energia oltre questo limite, il reddito è determinato in misura forfetaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad Iva un coefficiente di redditività del 25% (fatta salva la possibilità di optare per la determinazione ordinaria del reddito).

Resta sempre necessario, per beneficiare della tassazione ora descritta, che per gli impianti siano verificati i requisiti di connessione alla attività agricola.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, secondo la circolare 32/E/2009 la produzione di energia entro i primi 200 Kw si considera sempre connessa all’attività agricola; la produzione eccedente i primi 200 Kw si considera, invece, connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;

b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 Kw (esclusa la tariffa incentivante);

c) entro il limite di 1 Mw per azienda, per ogni 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw, l’imprenditore detiene almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Affinché un impianto sia considerato connesso all’attività agricola è necessario che sia verificato almeno uno di questi requisiti. Come ricordato nella risposta a interpello 319 dello scorso 1° giugno, non è previsto alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli diventa industriale, né è previsto un limite al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico. L’impresa che possiede più impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti previsti dalla circolare 32/E/2009 e prima elencati, potrà quindi considerare il reddito derivante da tutti gli impianti come connesso e, di conseguenza, tassare i redditi forfettariamente.