Imposte

Il saldo a copertura perdite può aiutare la Super Ace

Può capitare che il saldo attivo da rivalutazione sia usato per coprire perdite. Si può ritenere rilevante la quota trasformata in riserva realizzativa

Può capitare che un’impresa – dopo aver eseguito la rivalutazione dei beni nel 2020 – abbia usato il saldo attivo a copertura di perdite di esercizio pregresse o intenda farlo per quelle del 2021. Tale scelta permette di evitare l’impatto della perdita sul patrimonio netto e non comporta oneri tributari, anche se il saldo attivo fosse il frutto di una rivalutazione fiscale, poiché l’utilizzo di questa posta patrimoniale a copertura di perdite d’esercizio è sempre stat0 ritenut0 una scelta che non comporta il realizzo imponibile della riserva in sospensione di imposta (circolare 6/E/22, par. 3.1).

Il tema delicato da analizzare è tuttavia un altro e cioè quale sia la conseguenza sul calcolo della Super Ace, visto che è ormai assodato che una parte della riserva da saldo attivo deve intendersi rilevante nel calcolo dell’agevolazione, e più precisamente la parte del medesimo saldo attivo che si trasforma nel 2021 da “riserva valutativa” a “riserva realizzativa” . Il tema è stato affrontato nell’interpello 889/21, nelle risposte di Telefisco 2022 e, da ultimo nell’interpello Dre Lombardia 904-267/2022. In tutti questi casi, però, il saldo attivo rimane iscritto con il medesimo importo nel patrimonio netto, cioè presenta il medesimo importo iniziale sommandosi alla riserva «Saldo attivo da rivalutazione ex Dl 104/20» la posta «Utili portati a nuovo» (secondo l’impostazione della Guida Oic 4) oppure una riserva appositamente creata per dar conto di tale processo di trasformazione (secondo altra impostazione).

Invece il saldo attivo, se è usato a copertura di perdite, scompare dal patrimonio netto. Da qui il dubbio se sia possibile ritenere che una parte di esso si sia trasformato in riserva realizzativa rilevante ai fini Super Ace.

Partiamo da un presupposto. Delle tre operazioni che riducono il saldo attivo secondo la Guida Oic 4 (cioè cessione del bene, ammortamento e svalutazione) solo cessione e ammortamento comportano la trasformazione della riserva; non la svalutazione, poiché in tal caso viene meno l’incremento di valore del bene.

Nel caso dell’ammortamento, la trasformazione del saldo attivo da riserva valutativa a riserva realizzativa è motivata dal passaggio a conto economico del maggior valore tramite l’imputazione del costo alla voce B10. Allora, se il saldo attivo viene usato a copertura di perdite, poniamo del 2021, possiamo dire che esso è transitato interamente a conto economico nello stesso anno? Si ritiene di no, poiché è vero che la perdita d’esercizio è frutto di poste iscritte a conto economico, ma l’uso del saldo attivo non significa che l’intero valore del bene rivalutato sia transitato a conto economico.

Altro è domandarsi se, pur in assenza della posta saldo attivo nel patrimonio netto 2021 per effetto della consumazione (totale o parziale) a copertura delle perdite, sia possibile tenerne conto tra le variazioni incrementative del capitale proprio ai fini Super Ace. Per rispondere partiamo da un caso analogo: i soci hanno eseguito un versamento a fondo perduto nel 2021 e la riserva è stata usata a copertura di perdite di esercizio pregresse. La riserva non compare nel patrimonio netto, ma il versamento dei soci è rilevante a causa di due peculiarità della Super Ace:

● non si calcola alcuna riduzione del conferimento da applicazione del “pro rata temporis”;

● non si applica il tetto del patrimonio netto al 31 dicembre per ridurre gli incrementi 2021.

Il caso che stiamo esaminando è analogo: il saldo attivo scompare per effetto dell’utilizzo a copertura di perdite, ma le riduzioni patrimoniali per motivi diversi dall’attribuzione ai soci non riducono gli incrementi Super Ace, né rileva il fatto che il patrimonio netto risulti inferiore agli incrementi patrimoniali, posto che l’articolo 19 , comma 2 del Dl 73/21 esclude questa conseguenza. Vero è che il saldo attivo non esiste più per effetto della copertura di perdite, ma non viene meno l’operazione di incremento patrimoniale (rivalutazione) che nel 2021 ne comporta la rilevanza ai fini Super Ace. Per tutti questi motivi si ritiene possibile – nel solo 2021 – considerare la quota di riserva da saldo attivo trasformata in riserva realizzativa, anche se il saldo stesso sia stato usato a copertura di perdite.

Il tema meriterebbe comunque una conferma ufficiale.

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