Imposte

Irap sempre per cassa sulle retribuzioni degli enti pubblici

La risposta a interpello 509 chiarisce che la formazione del valore della produzione delle pubbliche amministrazioni si deve seguire sempre il principio di cassa

di Marco Magrini

Le somme versate a propri dipendenti dall’ente pubblico in seguito a sentenza, se hanno natura di retribuzione e quindi reddito di lavoro dipendente, confluiscono nella base imponibile dell’Irap del mese di erogazione anche se relative a periodi in cui il dipendente non aveva prestato la propria attività lavorativa presso lo stesso ente datore di lavoro. Ciò in quanto per la formazione del valore della produzione delle pubbliche amministrazioni si deve seguire sempre il principio di cassa.

Questa la sintesi della risposta a interpello 509 del 13 ottobre 2022 dove l’agenzia delle Entrate pone l’enfasi sulle indicazioni delle circolari 97 del 1998 e 148/E/2000, circa la specificità del concetto di «retribuzioni erogate» richiamato dall’articolo 10-bis, comma 1, del Dlgs 446/1997 che caratterizza il metodo retributivo tramite il quale gli enti pubblici pagano l’Irap per la parte istituzionale della loro attività.

La natura reddituale delle erogazioni a favore del dipendente, dovute in base alla sentenza del Tar, discendendo dall’articolo 6, comma 2 del Dpr 917/1986, in quanto sostitutive del reddito di lavoro dipendente, comporta la loro concorrenza nella formazione della base imponibile Irap per l’ammontare che corrisponde a quello rilevante ai fini previdenziali. Il versamento è dovuto alla regione che risulta territorialmente competente dell’ente soggetto passivo Irap in considerazione delle ordinarie periodiche erogazioni dovute al lavoratore, compresa quella del risarcimento disposto dall’autorità giudiziaria avente natura retributiva seppure legato ad indennizzare il dipendente per il ritardo dell’assunzione in servizio.

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