Adempimenti

Patti territoriali e contratti d’area: il Mise rivede le graduatorie

La rettifica cancella le agevolazioni per alcune imprese inserite per errore tra i beneficiari: le strade per i ricorsi

di Federico Gavioli

Riviste in autotutela le graduatorie per rimediare a un errore: il Mise con il decreto 15 aprile 2021 ha rettificato il precedente decreto direttoriale 20 gennaio 2021, recante nell’allegato A, la decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate prevista dall’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla Finanziaria 2007).

L’articolo 28, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il decreto Crescita, ha previsto una procedura semplificata per definire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area. I patti territoriali e i contratti d’area, introdotti dalla legge n. 662/1996, a partire dagli anni 1997-1998, hanno permesso l’agevolazione di molti progetti imprenditoriali. Di questi una buona parte hanno rappresentato pratiche ancora in corso e non concluse e che sono state, pertanto, interessate dalla disposizione dell’articolo 28 del decreto Crescita 2019.

I decreti attuativi

Il decreto interministeriale del 30 novembre 2020, adottato dal Mise di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha previsto che le risorse residue dei Patti territoriali siano assegnate con specifico bando per finanziare progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali. A seguire sono poi stati emanati i decreti di approvazione dei Patti territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori ed i successivi decreti di impegni alle imprese previsti nell’elenco allegato A) , al Dm 196 del 20 gennaio 2021.

La rettifica del Mise

Il Dm del Mise del 15 aprile rettifica, in autotutela, l’elenco allegato A) al Dm 196; a seguito di un mero errore materiale, infatti, sono state inserite nell’allegato elenco alcune imprese. Per tale motivo è disposta la decadenza dei benefici concessi in via provvisoria nei confronti delle imprese inserite per errore. Il Mise evidenzia, infine, che avverso tale provvedimento di decadenza è possibile ricorrere: al Tar o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del Dm in Gazzetta, se si tratta di tutela di un interesse legittimo; al giudice ordinario se si agisce a tutela di un diritto soggettivo.

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