Controlli e liti

Salvo il ricorso in ottemperanza anche senza notifica della sentenza

Per la Ctr Lombardia 599/1/2022 è sufficiente aver notificato la messa in mora

di Rosanna Acierno

Qualora il contribuente abbia soltanto provveduto a notificare all’ente impositore soccombente – a mezzo ufficiale giudiziario – la messa in mora (articolo 70 del Dlgs 546/92) e non anche la sentenza di condanna di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso in ottemperanza è comunque ammissibile. La sanzione processuale della inammissibilità del ricorso in ottemperanza ex articolo 70, comma 3, Dlgs 546/92, infatti, non fa alcun riferimento alla mancata notifica della sentenza, ma soltanto all’eventuale sua mancata indicazione nel testo del ricorso. A dirlo è la sezione n.1 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Labruna) con la sentenza 599 del 22 febbraio, pronunciandosi su un ricorso in ottemperanza proposto da un contribuente per vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso delle spese processuali liquidate sia in primo che in secondo grado.

La pronuncia trae origine da una sentenza della Ctp Varese con cui, dopo aver annullato gli atti di accertamento di maggiori imposte e sanzioni emessi nei confronti del ricorrente, l’ufficio era stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in circa 12mila euro.

La pronuncia di primo grado veniva poi impugnata dall’ufficio (senza chiederne la sospensione dell’esecutività) dinanzi alla Ctr Lombardia che ne confermava la legittimità e condannava l’ufficio al pagamento di ulteriori spese processuali. Anche la sentenza della Ctr Lombardia veniva poi impugnata dall’ufficio dinanzi alla Cassazione (senza, anche questa volta, chiederne la sospensione della esecutività).

Alla luce dei fatti esposti, il contribuente (risultato vittorioso nei due gradi di giudizio), senza attendere la formazione del giudicato, agiva in ottemperanza (articolo 70, Dlgs 546/92) dinanzi alla Ctr Lombardia per vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso delle spese processuali. In particolare, dopo 30 giorni dalla notifica dell’atto di messa in mora all’ufficio, il contribuente depositava il ricorso in doppio originale alla Ctr, producendo presso la segreteria una copia autentica dell’atto di messa in mora e la sentenza di cui chiedeva l’ottemperanza.

Come poi previsto dalla legge, uno dei due originali del ricorso veniva comunicato a cura della segreteria del giudice regionale all’ufficio che, nei successivi 20 giorni, attraverso proprie memorie chiedeva alla Ctr Lombardia di dichiarare l’inammissibilità del ricorso laddove il ricorrente non aveva provveduto a notificare (né mediante ufficiale giudiziario né mediante posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento) la sentenza di primo grado di cui chiedeva l’ottemperanza necessaria – a suo dire – per far scattare la messa in mora del rimborso delle spese processuali entro 90 giorni.

Nel respingere la richiesta di inammissibilità, i giudici regionali hanno precisato che, essendo stati correttamente indicati nel ricorso in ottemperanza gli estremi della sentenza non notificata, il ricorrente non è incorso in alcuna sanzione di inammissibilità. Inoltre, nel caso di specie la omessa notifica della sentenza non può comportare neanche la improcedibilità del giudizio laddove è evidente che l’ufficio, avendola impugnata, ha dimostrato di esserne perfettamente a conoscenza.

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