Imposte

Ammortamenti sospesi ancora nel limbo della deduzione fiscale

Non è stato chiarito se si tratta di un obbligo o di una facoltà. Variazione in diminuzione in Redditi 2021 solo per evitare rilievi futuri

di Luca Gaiani

Ancora senza istruzioni la deduzione extracontabile degli ammortamenti non stanziati nel bilancio 2020. L’agenzia delle Entrate non ha chiarito in via definitiva se l’inserimento delle quote nel modello Redditi 2021 costituisce un obbligo ovvero una mera facoltà. Intanto, con la circolare 20, diffusa il 23 giugno, Assonime, nell’analizzare alcune recenti pronunce di interesse delle società, solleva perplessità sulla risposta 279/2021 sulla deduzione di ammortamenti stanziati in bilancio in misura inferiore a quella fiscale.

Molte delle novità in materia di reddito di impresa che riguardano le dichiarazioni 2021 non hanno formato oggetto di istruzioni da parte del fisco. Uno dei temi più gettonati durante lo Speciale Telefisco è costituito dai termini in cui procedere al recupero fiscale degli ammortamenti che le società hanno sospeso nel bilancio 2020.

L’articolo 60 del Dl 110/2020 prevede che, per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non stanziare gli ammortamenti, la deduzione è ammessa alle stesse condizioni e nei limiti di cui agli articoli 102, e seguenti del Tuir. Il dubbio è se la locuzione «è ammessa» vada interpretata come un onere da assolvere per ottenere la deduzione oppure come una semplice facoltà. Nel primo caso si sarebbe in presenza di fatto di una deduzione obbligatoria nel modello Redditi 2021. Nel secondo caso, le imprese potrebbero, in alternativa alla deduzione immediata, rinviarla al momento in cui gli ammortamenti transiteranno a conto economico.

Per l’interpretazione più rigida si pone il fatto che un’analoga locuzione contenuta nell’articolo 103, comma 3-bis, del Tuir, è stata interpretata come obbligo di deduzione (relazione al Dm 8 giugno 2011). Propende per la tesi della facoltà l’Associazione italiana dottori commercialisti nella norma 212/2021.

A Telefisco del gennaio 2021, l’Agenzia ha fornito sul tema una risposta interlocutoria (apparentemente a favore della tesi dell’obbligo) che non ha chiarito il problema e si attende ancora, come auspicato da Assonime, una istruzione ufficiale. In assenza della quale, il comportamento consigliabile è quello di operare la variazione in diminuzione nel modello 2021 per evitare contestazioni future.

Sempre in materia di ammortamenti, ha sollevato perplessità (si veda il Sole 24 Ore del 22 aprile 2021), come ricorda Assonime nella circolare 20 diffusa il 23 giugno, la risposta 279/2021. Secondo l’Agenzia, nel caso di ammortamenti dell’avviamento stanziati in misura inferiore a quella prevista dall’Oic 24 (ed anche a quella massima fiscale di 1/18), cui fa seguito la svalutazione dell’asset per correggere l’errore, la deduzione delle quote residue non può avvenire (come invece era ammesso pacificamente in passato: risoluzione 98/E/2013) con variazioni in diminuzione negli anni seguenti, richiedendosi la presentazione di dichiarazioni integrative a favore (perdendo le deduzioni sugli anni già prescritti). La circolare Assonime si sofferma anche sulla risposta 342/2021 per sottolineare l’apertura delle Entrate sull’esercizio di deduzione delle perdite “automatiche” da minicrediti e da procedura concorsuale. Una volta verificatosi il presupposto, la deduzione può avvenire in uno qualsiasi degli anni successivi finché il credito non è cancellato e non invece, come da taluno sostenuto, soltanto in quest’ultimo esercizio.

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